Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 75 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di dare attuazione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, integrante la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorso è fondato e va accolto. La nomina del commissario ad acta è doverosa quale strumento di sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, con poteri che includono l’adozione degli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato. La richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando ricorrono ragioni ostative valutate in concreto, tra cui l’esiguità del debito e l’oggettiva complessità gestionale del contenzioso seriale.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 690/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Bergamo, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dedotti in ricorso, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio e al pagamento di euro 2.000,00.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma. La ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario. È dunque integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ricorda che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il Ministero viene condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. La Sezione richiama il proprio consolidato orientamento in controversie analoghe, confermando la linea già espressa in numerose decisioni anteriori.
In caso di persistente inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il commissario agirà quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’Amministrazione, con compito intrinsecamente obbligatorio, potendo adottare gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti abilitati a conseguire il beneficio.
La richiesta di astreinte è invece respinta. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. esclude la penalità di mora quando essa risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Il Collegio ravvisa tali ragioni nella complessità della gestione del contenzioso seriale e nell’esiguità del debito, che renderebbe la sanzione eccessivamente afflittiva. Le spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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