Porto d’armi, giudizio di inaffidabilità su frequentazioni risalenti va attualizzato (TAR Sicilia n. 2006 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico di affidabilità del richiedente, potendo valorizzare anche elementi indiziari e frequentazioni con soggetti controindicati, pur in assenza di responsabilità penali accertate. Tale ampiezza non esime però dall’onere di un’istruttoria adeguata e di una motivazione che dia conto, in modo concreto e attuale, della persistente rilevanza degli elementi valorizzati. Quanto più gli elementi sono risalenti nel tempo, tanto più l’onere motivazionale deve articolarsi in termini concreti e individualizzati circa la persistente attualità del rischio e la permanenza della significatività delle frequentazioni. È illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione il diniego fondato su controlli di polizia integralmente collocati in un arco temporale remoto e non accompagnati da ulteriori elementi istruttori idonei a dimostrarne l’attuale incidenza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare dal 2010 di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, presentava in data 13 maggio 2023 istanza di rinnovo. L’Amministrazione comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, fondandolo sulla circostanza che l’interessato era stato sottoposto, tra il 2002 e il 2011, a numerosi controlli di polizia in compagnia di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia.

Respinta l’istanza di accesso agli atti, il ricorrente depositava osservazioni difensive e chiedeva l’audizione personale. Con decreto del 20 marzo 2024 il Questore confermava i motivi ostativi, qualificando il ricorrente come soggetto carente del requisito di affidabilità. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione degli artt. 11, 42 e 43 del r.d. n. 773 del 1931, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti e l’illogicità della prognosi negativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette l’ampiezza della discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, che può valorizzare elementi indiziari e frequentazioni controindicate anche in assenza di responsabilità penali accertate, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 8590 del 2021, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 1341 del 2024 e C.G.A.R.S. n. 275 del 2017.

Tale ampiezza non esime però dall’onere di un’istruttoria adeguata e di una motivazione che dia conto, in modo concreto e attuale, della persistente rilevanza degli elementi valorizzati. L’Autorità deve esplicitare le ragioni per cui elementi risalenti conservino attuale capacità sintomatica; quanto più remoti sono, tanto più l’onere motivazionale deve articolarsi in termini concreti e individualizzati circa la persistente attualità del rischio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 3198 del 2019.

Nel caso di specie il decreto si fonda su nove controlli di polizia subiti tra il 2002 e il 2011 in compagnia di soggetti pregiudicati. Tali elementi, astrattamente rilevanti, risultano integralmente collocati in un arco temporale assai remoto e non sono accompagnati da ulteriori elementi istruttori idonei a dimostrarne l’attuale incidenza. Il provvedimento non sviluppa alcuna valutazione circa la persistenza, al momento della decisione, di rapporti significativi con i soggetti controindicati, né dà conto di episodi o segnalazioni successivi al 2011.

Non è sufficiente il generico richiamo, contenuto nella memoria difensiva, a controlli avvenuti in orari serali o notturni ovvero in giorni festivi, trattandosi di elementi descrittivi privi di approfondimenti circa la concreta natura e intensità delle frequentazioni, la loro stabilità nel tempo e l’effettiva idoneità a esprimere un rischio di abuso delle armi.

Il Collegio precisa che il precedente possesso del titolo non genera alcun affidamento qualificato al rinnovo, poiché ogni istanza impone una nuova e autonoma valutazione; proprio tale rivalutazione esige però un quadro istruttorio adeguatamente attualizzato e motivato. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e salvezza del potere amministrativo di riesame. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *