Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per carta docente (TAR Lombardia n. 2998 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza del giudicato concernente l’assegnazione della carta elettronica per la formazione del docente si chiude con declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., allorché l’Amministrazione soddisfi la pretesa nelle more del giudizio.
La soccombenza virtuale non rileva ai fini delle spese: essendo l’adempimento successivo alla proposizione dell’azione, le spese restano a carico dell’Amministrazione e vanno distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. L’attivazione della carta docente costituisce modalità satisfattiva piena del diritto riconosciuto in sede di merito, ove il titolo esecutivo ne abbia disposto l’utilizzo quale forma di corresponsione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

Passata in giudicato la sentenza e notificato il titolo al Ministero, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pretesa. La docente aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. civ., chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare integrale esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Nelle more, il Ministero aveva provveduto all’accreditamento dell’importo sulla carta docente, comunicato dalla ricorrente con memoria del 22 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della documentata soddisfazione della pretesa creditoria, intervenuta nelle more del giudizio, e ne ha tratto la conseguenza processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

La decisione si fonda sulla natura del giudizio di ottemperanza quale sede funzionale all’integrale soddisfazione del diritto fatto valere dal titolo esecutivo. Una volta conseguita la piena realizzazione dell’interesse sostanziale — per mezzo dell’accreditamento dell’importo sulla carta elettronica del docente — viene meno la necessità di provvedere in via sostitutiva, essendo esaurita la funzione del commissario ad acta rispetto a un’obbligazione già adempiuta. L’esito processuale non dipende, invece, da una valutazione di fondatezza della pretesa, ma dal sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Quanto alle spese, il Collegio ha valorizzato il criterio della soccombenza virtuale: l’adempimento è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, sicché l’Amministrazione ha dato causa al giudizio. La condanna alla rifusione è stata pertanto posta a carico del Ministero, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Il Collegio ha infine liquidato i compensi in euro 800,00, oltre IVA, accessori e contributo unificato se dovuto, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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