Giudizio di ottemperanza e nomina del commissario ad acta interno all’amministrazione (TAR Sicilia n. 2004 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio per la formazione del silenzio-inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina all’ente di provvedere nel termine fissato e, in caso di persistente inottemperanza, nomina commissario ad acta il responsabile dell’articolazione amministrativa competente. La scelta di un dirigente della stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega ad altro funzionario della medesima struttura, è legittima e non comporta compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in loro favore, di somme erogabili mediante carta elettronica per l’aggiornamento professionale.

Il titolo era divenuto definitivo per attestazione del passaggio in giudicato. Nonostante la notifica del titolo a mezzo PEC, l’amministrazione non aveva adempiuto, così da determinare la proposizione del ricorso in ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica in via preliminare le condizioni dell’art. 114 cod. proc. amm. e le riscontra tutte sussistenti. Il passaggio in giudicato risulta da attestazione depositata in atti; è inoltre provato l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo all’amministrazione.

Accertata l’inottemperanza, il giudice accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del medesimo Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. Il commissario è nominato senza compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio motiva la scelta richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015 e TAR Campania, Napoli, sez. VII, ord. n. 2039 del 2019. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco predisposto. Le spese di lite, comprensive degli atti funzionali al giudizio di ottemperanza, sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura contenuta per la non particolare complessità delle questioni, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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