Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docenti (TAR Sicilia n. 1831 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro, con cui sia stato accertato il diritto dei docenti al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, è accolto quando risultino comprovati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. anche nei confronti dell’amministrazione scolastica, tenuta all’integrale pagamento delle somme riconosciute entro il termine assegnato dal giudice. Il commissario ad acta va nominato, in caso di decorso infruttuoso di tale termine, nel dirigente del medesimo plesso ministeriale, senza compenso, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti in servizio presso istituti scolastici, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per plurimi anni scolastici. Il giudice del lavoro aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre interessi.

Non essendo stata data esecuzione spontanea al titolo, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, evocando in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli uffici scolastici regionali. L’amministrazione si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla documentazione in atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui era stata fornita prova.

Accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione, il Tribunale ha accolto il ricorso ordinando all’intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto al compenso del commissario, il Tribunale ha escluso che esso sia dovuto, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha richiamato, a sostegno, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo di plurimi precedenti amministrativi.

Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha infine regolato le spese secondo soccombenza, liquidandole analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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