Acquisizione al patrimonio comunale e immobile abusivo mai sanato (TAR Campania n. 4024 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile edificato in assenza o in difformità del titolo edilizio è atto vincolato al ricorrere dei presupposti in fatto e in diritto e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso. L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e dell’area di sedime al patrimonio comunale si produce ope legis per il decorso infruttuoso del termine di novanta giorni assegnato con l’ingiunzione, senza che la notifica del verbale di inottemperanza o dell’atto acquisitivo costituisca condizione di efficacia dell’acquisto. Il provvedimento che accerta l’avvenuta acquisizione ha pertanto natura meramente dichiarativa e ricognitiva di un effetto già verificatosi, trasmettendosi agli eredi la medesima posizione giuridica del dante causa. Quanto all’area ulteriore rispetto al sedime, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 l’effetto acquisitivo opera automaticamente solo per l’opera e il suo sedime, mentre l’individuazione di un’area eccedente, nel limite del decuplo, richiede specificazione motivata che il ricorrente deve contestare con prova contraria.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un appartamento in un fabbricato nel Comune di Crispano, impugnano l’ordinanza n. 3 del 3.3.2023 con cui l’amministrazione ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile e dei terrazzi annessi. Il provvedimento si fonda sull’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 6/2013, emessa per l’abusiva realizzazione di opere di ampliamento e frazionamento di un’unità abitativa in tre distinte unità, con messa in opera di strutture portanti e realizzazione di una tettoia, in difformità della concessione edilizia in sanatoria n. 50 del 1999.

I ricorrenti deducono l’omessa notifica degli atti presupposti, tra cui il verbale di inottemperanza del 23.7.2014, l’illegittimità dell’acquisizione per la minima consistenza delle opere, non qualificabili come nuova costruzione, e l’omessa motivazione sulla superficie acquisita oltre il sedime. Il Comune si costituisce e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. L’ordinanza di demolizione, ritualmente notificata al de cuius, non doveva essere rinnovata nei confronti degli eredi: essa conteneva l’espressa avvertenza delle conseguenze derivanti dall’inutile decorso del termine di novanta giorni. Decorso infruttuosamente il termine, l’immobile abusivo è acquisito di diritto al patrimonio comunale per volontà della legge.

L’atto impugnato ha dunque natura meramente dichiarativa, limitandosi a prendere atto di un effetto già verificatosi, per il quale il dante causa aveva cessato di essere proprietario e non era più legittimato a compiere atti dispositivi. Tale condizione si è trasmessa agli eredi, che subentrano nella medesima posizione giuridica (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 1382/2026).

La mancata notifica del verbale di inottemperanza agli aventi causa non inficia il procedimento: l’effetto traslativo in favore del Comune si produce ope legis e la notifica del verbale non ne costituisce condizione di efficacia. L’adozione e la notifica dell’atto non soggiacciono ai vincoli procedimentali degli atti costitutivi (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, n. 21/2022; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2072/2024).

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui l’ordine di demolizione è atto vincolato, non richiede motivazione sul pubblico interesse né considerazione degli interessi dei controinteressati. L’inerzia protratta della pubblica amministrazione non ingenera alcun legittimo affidamento in capo a chi ha costruito senza titolo, essendo legittima l’ingiunzione anche se tardiva e pur se il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1458 del 2026; Ad. Plen. 17 ottobre 2017, n. 9).

Infine, la censura sulla sproporzione dell’area acquisita è respinta. Ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, l’effetto acquisitivo opera automaticamente per l’opera e la sua area di sedime, mentre per le aree ulteriori occorre specificazione motivata, con indicazione della classificazione urbanistica e del calcolo fondato sugli indici di fabbricabilità, nel limite massimo del decuplo dell’area di sedime (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 40/2024). Nel provvedimento impugnato sono puntualmente indicate le particelle catastali e la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova che esse eccedano i limiti consentiti. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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