Cessazione della materia del contendere sul silenzio e sopravvenuto parere edilizio (TAR Sicilia n. 1636 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 34, comma 5 e 117 cod. proc. amm., il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere quando il sopravvenuto provvedimento dell’amministrazione soddisfa pienamente la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio. La verifica del pieno soddisfacimento attiene all’effettività e non alla mera adozione formale dell’atto, dovendo la pretesa risultare integralmente soddisfatta. Nel regolamento delle spese, la compensazione trova giustificazione nel comportamento di leale e fattiva collaborazione prestato dall’amministrazione in corso di causa, che elide i profili di soccombenza sostanziale.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo sull’istanza diretta al rilascio del titolo edilizio per la costruzione di un fabbricato destinato ad abitazioni e uffici, ovvero, in via subordinata, la declaratoria dell’avvenuta formazione per silentium del titolo. Il ricorrente ha chiesto inoltre il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti a causa del comportamento dell’amministrazione, da quantificare in corso di causa.

Nel corso del giudizio il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 409/2026, ha richiesto al Comune documentati chiarimenti sull’istanza di titolo edilizio. In ottemperanza a tale incombente l’amministrazione ha adottato un parere favorevole condizionato, con cui l’istanza è stata approvata seppur con condizioni sospensive. Alla successiva camera di consiglio il ricorrente, dopo il rilievo del Tribunale ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese e riservando ogni ulteriore tutela avverso il provvedimento sopravvenuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato l’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., secondo cui il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere allorché la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio. La norma individua pertanto un presupposto oggettivo, incentrato sul pieno soddisfacimento della pretesa, che il giudice è tenuto a verificare d’ufficio.

Nel caso concreto, l’adozione del parere favorevole condizionato da parte del Comune ha determinato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione sulla domanda principale. Il provvedimento sopravvenuto è stato reso in esplicita ottemperanza all’incombente istruttorio disposto dal Tribunale, circostanza che ha inciso sulla sequenza procedimentale e sull’esito del giudizio.

Il Tribunale ha inoltre dato atto che il ricorrente aveva inizialmente richiesto un’ordinanza interlocutoria per ottenere ulteriori chiarimenti e produrre nuova documentazione, salvo poi, in via subordinata, chiedere la decisione della causa e, in esito al rilievo officioso, dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tale dichiarazione è stata formalizzata nel verbale di udienza e ha reso non più necessaria la pronuncia sulla domanda di annullamento del silenzio né su quella risarcitoria.

Quanto al regolamento delle spese, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti. Il giudice ha valorizzato il comportamento di leale e fattiva collaborazione prestato in corso di causa dall’amministrazione intimata, che ha ottemperato all’onere istruttorio e ha adottato il provvedimento richiesto, escludendo in tal modo i presupposti della soccombenza. La sentenza ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, con spese compensate, ordinandone l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *