Obbligo integrazione istruttoria e preavviso rigetto per titoli esteri (TAR Lazio n. 9685 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri, la mancanza dell’attestato dell’autorità dello Stato di origine non è di per sé ostativa al riconoscimento, dovendo l’Amministrazione verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato. L’Amministrazione, in ragione delle carenze riscontrate nella documentazione, è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio previsto dagli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 206/2007, richiedendo le necessarie integrazioni documentali e le informazioni sulla formazione svolta, prima di pronunciarsi sull’esistenza di differenze sostanziali. Per i procedimenti a istanza di parte, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 determina l’illegittimità del provvedimento, non trovando applicazione l’art. 21 octies, comma 2, in caso di esercizio di potere discrezionale, atteso che la violazione dell’art. 10-bis è espressamente sottratta alla sanatoria processuale.

Il Fatto

Una docente aveva conseguito in Romania un titolo di formazione sul sostegno scolastico e ne aveva chiesto il riconoscimento in Italia per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. A seguito del diniego, il TAR Lazio aveva accolto il primo ricorso, annullando il decreto di rigetto; data l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza, accolto con sentenza che ordinava al Ministero di provvedere e nominava un Commissario ad acta. Successivamente, senza alcun preavviso di rigetto, l’Amministrazione aveva adottato un nuovo decreto di diniego, ritenendo la formazione conseguita in Romania radicalmente diversa da quella italiana e totalmente inidonea all’insegnamento di sostegno. La docente ha impugnato tale ultimo provvedimento, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007 e dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rammentato che l’Adunanza Plenaria (sentenza n. 18 del 2022) ha chiarito che la mancanza dell’attestazione dell’autorità dello Stato membro di origine non può essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento, dovendo l’Amministrazione verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato.

Il Collegio ha quindi evidenziato che il Ministero aveva rigettato l’istanza senza attivare il contraddittorio procedimentale, omettendo di richiedere le integrazioni documentali e le informazioni sulla formazione svolta, pur essendo tale attività prevista dagli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 206/2007. Il mancato esercizio del soccorso istruttorio ha reso carente l’istruttoria e ha inficiato la valutazione ministeriale sulla radicale diversità dei percorsi formativi.

Il TAR ha inoltre rilevato che il provvedimento di diniego non era stato preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, che avrebbe consentito alla ricorrente di fornire informazioni sulla qualità e natura della formazione svolta. Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, sia perché l’attività dell’Amministrazione non è rigidamente vincolata, sia perché la novella di cui al d.l. n. 76/2020 ha stabilito che la disposizione sulla sanatoria processuale non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis.

Infine, il TAR ha ritenuto la valutazione ministeriale scarsamente argomentata, non avendo l’Amministrazione chiarito perché le misure compensative non potessero colmare le differenze tra le formazioni, pure in presenza di un percorso formativo che presentava corrispondenze con insegnamenti previsti dall’ordinamento italiano, come già riconosciuto in un precedente della stessa Sezione. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento annullato, con obbligo per l’Amministrazione di provvedere al riesame dell’istanza e all’eventuale assegnazione di misure compensative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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