Cessazione della materia del contendere nel ripiano dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 3942 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto i provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo a seguito della comunicazione al giudice amministrativo, da parte della Regione, del provvedimento che accerta l’avvenuto versamento della quota ridotta dovuta dal fornitore. Tale comunicazione integra il fatto estintivo previsto dall’art. 7, d.l. n. 95/2025, che ricollega alla cessazione l’effetto della compensazione delle spese di lite. Il giudice non può quindi dichiarare l’estinzione del processo in assenza dell’accertamento regionale del pagamento.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato il decreto con cui la Regione Marche le aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 24.123,23 a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Con il ricorso la società ha chiesto l’annullamento del provvedimento regionale e degli atti ministeriali e di indirizzo ad esso presupposti, tra cui il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 recante la certificazione del superamento del tetto nazionale. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 15 gennaio 2026, la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, invocando l’art. 7, d.l. n. 95/2025. Si sono costituiti il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la fattispecie normativa richiamata dalla ricorrente. L’art. 7, d.l. n. 95/2025 stabilisce che, decorso il termine di trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Da tale accertamento la norma fa discendere la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ne trae la conseguenza processuale decisiva: la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo. La norma subordina dunque l’effetto estintivo a un adempimento regionale tipico e verificabile, non alla sola allegazione della parte.
Nel caso in esame la Regione Marche ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Sussistono pertanto i presupposti previsti dalla disciplina richiamata. Il Tribunale dichiara la cessazione e compensa le spese di lite, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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