Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo condanna il Ministero e nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 492 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo esecutivo idoneo per il giudizio di ottemperanza la sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente per i docenti precari. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può legittimamente agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva. Il giudice amministrativo, accolta la domanda, assegna all’Amministrazione inottemperante un termine per provvedere e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. La parziale esecuzione della pronuncia, limitata ad uno dei capi di condanna, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte già soddisfatta.
Il Fatto
Un docente, già vittorioso dinanzi al Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e della retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2020/2021, agiva dinanzi al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza n. 925/2025, passata in giudicato.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, fatta eccezione per il solo pagamento della retribuzione professionale. Il ricorrente chiedeva quindi l’accoglimento del ricorso, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente rilevato che, alla luce del pagamento intervenuto, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti.
Quanto alla residua domanda, il Collegio ha accertato la rituale notificazione della sentenza del giudice del lavoro in data 9 luglio 2025, l’intervenuto passaggio in giudicato della stessa e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha pertanto ritenuto fondato il ricorso per ottemperanza.
Il giudice amministrativo ha quindi condannato il Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, e ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Al commissario è stato riconosciuto il potere di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio dedicati.
Da ultimo, il TAR ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta ad euro 400,00 in ragione della natura seriale e standardizzata del contenzioso, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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