Emersione lavoro irregolare: requisito reddituale e insussistenza nel datore (TAR Lombardia n. 1418 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di emersione di rapporti di lavoro irregolari di cui all’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 è subordinata, a norma dell’art. 9 del decreto interministeriale 27 maggio 2020, all’attestazione, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui. Il requisito reddituale è funzionale a conferire certezza alla retribuzione erogabile al lavoratore e a garantire la serietà dell’istanza, sicché la sua insussistenza, accertata dall’Ispettorato del lavoro e dall’INPS, legittima il diniego prefettizio. L’assenza di attività imprenditoriale del datore di lavoro esclude la stessa configurabilità di un rapporto di lavoro emerso. La situazione pandemica non integra causa di esonero dal requisito economico. Il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone una domanda di emersione valida ed efficace.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura ha respinto la domanda di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 dalla titolare dell’azienda agricola presso cui avrebbe dovuto essere occupato. Secondo la ricostruzione del ricorrente, l’azienda aveva ottenuto in precedenza un nulla osta per lavoro stagionale e il ricorrente era entrato in Italia nel febbraio 2020; a causa del periodo pandemico non aveva potuto ottenere il permesso di soggiorno e sottoscrivere il contratto di soggiorno.

Avviata la procedura di emersione, la rappresentante legale dell’azienda non si era presentata alla convocazione in Prefettura, chiedendo un rinvio. Dagli accertamenti dell’Ispettorato del lavoro e dell’INPS era emersa l’assenza di attività imprenditoriale. La Prefettura ha quindi emanato il preavviso di rigetto e, in seguito, il decreto opposto, richiamando il parere non favorevole dell’Ispettorato. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 766 del 29.6.2022, per difetto di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento. L’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 ha introdotto una procedura volta a favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, subordinandola a una serie di requisiti in capo al lavoratore e al datore di lavoro. L’art. 9 del decreto interministeriale 27 maggio 2020 condiziona l’ammissione alla procedura all’attestazione, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui.

La soglia reddituale minima non è un adempimento formale, ma risponde alla ratio di conferire certezza alla retribuzione che sarà erogata al lavoratore, in vista del suo proficuo inserimento nella realtà lavorativa e sociale italiana. Il Collegio ha richiamato sul punto Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 4399.

Nel caso concreto, dagli accertamenti dell’Ispettorato è emerso non solo che l’azienda non era più operativa dal 2020, ma che già dal 2013 non aveva inviato all’INPS denunce contributive e non aveva tenuto documentazione fiscale. Il Collegio ha ritenuto che tale quadro dimostri in modo palese l’assenza di reddito dell’azienda, cui corrisponde la sua inattività. È così venuto meno il requisito economico necessario per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri e per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare.

Il Collegio ha poi escluso che la situazione pandemica possa assumere rilievo dirimente, richiamando la giurisprudenza secondo cui il limite minimo di reddito è funzionale a garantire un minimo di serietà dell’istanza di emersione, potendo altrimenti l’istanza risultare fasulla e finalizzata a una regolarizzazione illegittima (TAR Toscana, Sez. II, 10.9.2021, n. 1175). La documentazione prodotta dal ricorrente è stata giudicata non idonea a superare quanto accertato dall’ITL e dall’INPS, assunto dalla Prefettura a motivo dirimente del diniego.

Quanto alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Collegio l’ha ritenuta infondata: tale titolo presuppone l’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro con i requisiti di legge. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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