Nomina del commissario ad acta nell’ottemperanza alle sentenze del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1619 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando sussistono il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente del medesimo plesso ministeriale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente giustifica l’attribuzione a titolo gratuito, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22, condannando l’amministrazione al pagamento di € 2.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza ottemperare spontaneamente. La questione approda così al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dall’attestazione in atti risulta il passaggio in giudicato della sentenza azionata e che è maturato l’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova. Sussistono pertanto tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.

Il ricorso è accolto e l’amministrazione è ordinata a provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della struttura ministeriale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.

Sul compenso dell’ausiliario, il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge. Tale disposizione, secondo un orientamento consolidato (T.A.R. Calabria n. 479 del 2025; T.A.R. Sicilia n. 291 del 2025), può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. La nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente comporta quindi l’attribuzione a titolo gratuito.

Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (C.G.A.R.S. n. 138 del 2015). Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., e sono liquidate in € 552,00 oltre accessori, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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