Ottemperanza al giudicato lavoristico e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1618 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario del lavoro, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo. La regola sul compenso del commissario ad acta dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con la conseguenza che, ove il commissario sia un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a compenso. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, il riconoscimento del diritto a beneficiare della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di euro 1.000,00, da accreditare sulla carta medesima. Formatosi il giudicato, la docente ha adito il TAR Sicilia con ricorso per ottemperanza, deducendo l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notifica del titolo.

Il Ministero e gli uffici scolastici regionali si sono costituiti in giudizio, senza dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine previsto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine dilatorio, di cui è stata fornita prova. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze.

In caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero resistente, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni.

Sul compenso dell’ausiliario, il Collegio ha richiamato la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015 e dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge: tale regola, secondo il Tribunale, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti conformi. Poiché il commissario nominato è un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza compenso.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non tollera rifiuto né interferenze da parte di disposizioni interne all’amministrazione, richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia. Ha infine regolato le modalità di deposito degli atti del commissario tramite la procedura P.A.T., con apposito modulo, e ha ritenuto che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo sia foriero di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate con riferimento analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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