Inottemperanza ministeriale alla sentenza legittima il commissario ad acta (TAR Lazio n. 4561 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L’inadempimento dell’amministrazione, non smentito da alcun elemento negli atti di causa, legittima l’accoglimento del ricorso e la condanna a provvedere, con nomina fin da ora di un commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine. La liquidazione delle spese di lite, in ragione della natura essenzialmente esecutiva del giudizio, va parametrata agli scaglioni delle esecuzioni mobiliari, con applicazione dei valori minimi e della riduzione del 30% per l’assenza di questioni di fatto o di diritto complesse.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00 previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015.

Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti in ordine all’esecuzione della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente ricostruito il perimetro dell’azione, richiamando l’art. 112, comma 2, c.p.a., che consente di proporre l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La pronuncia del Tribunale del Lavoro, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla Carta Elettronica del Docente, rientra appieno in tale categoria di titoli esecutivi.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’attività richiesta all’Amministrazione non risultava svolta e che dagli atti di causa non emergevano elementi che dimostrassero il contrario, né sopravvenienze ostative. A fronte delle allegazioni della ricorrente, il Ministero non aveva fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza, con conseguente configurabilità dell’inadempimento.

La Corte ha pertanto accolto il ricorso, condannando il Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempienza, ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di ulteriori sessanta giorni.

Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole forfettariamente in misura di euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore. La liquidazione ha preso a riferimento i parametri delle esecuzioni mobiliari, ritenuti più attinenti alla fattispecie, applicando i valori minimi e la riduzione del 30% per l’assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, in considerazione della natura essenzialmente esecutiva del giudizio, con richiamo, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., alle recenti sentenze della Sezione VII del Consiglio di Stato nn. 7251, 6935, 6923 e 6924 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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