Il diniego di cittadinanza per condanne penali e alias non richiede l’assoluzione penale (TAR Lazio n. 13984 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione demandata all’Amministrazione in sede di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 non coincide con l’accertamento della responsabilità penale, potendo le risultanze fattuali della vicenda penale essere apprezzate negativamente anche a prescindere dagli esiti processuali. Ne discende che l’assoluzione, la prescrizione, la mancata formalizzazione dell’imputazione e la riabilitazione non neutralizzano il valore sintomatico dei comportamenti addebitati, valutabili come fatti storici indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza. La dichiarazione non veritiera resa in sede di domanda è suscettibile di determinare la reiezione dell’istanza anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero legalmente soggiornante in Italia da oltre dieci anni, impugnava il decreto ministeriale del 23 gennaio 2023 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 14 novembre 2019. Il provvedimento risultava fondato su una pluralità di elementi pregiudizievoli emersi a suo carico, tra cui una condanna per patteggiamento per lesioni personali e rissa e diverse notizie di reato per lesioni, minaccia e ingiuria, nonché sull’utilizzo di alias e su una dichiarazione non veritiera resa in sede di domanda.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità del diniego per eccesso di potere, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, evidenziando la sopravvenuta assoluzione per il reato di falsificazione di monete, l’archiviazione delle notizie di reato per ingiuria e minaccia e l’estinzione dei reati oggetto della condanna. Con memoria depositata il 12 giugno 2026 rappresentava, inoltre, l’intervenuta riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza il 22 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure formulate. Ha osservato che i pregiudizi penali per lesioni personali, minaccia e rissa denotano una tendenza caratteriale contraria ai principi di ordinata convivenza civile, essendo espressione di una personalità incline all’uso di metodi violenti. Tali reati, in quanto puniti con pena edittale superiore a tre anni, sono peraltro automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992, essendo tale previsione a fortiori preclusiva della naturalizzazione.
La Corte ha ribadito che il giudizio prognostico sulla affidabilità del richiedente è di natura complessa e sintetica: l’Amministrazione non valuta atomisticamente i singoli precedenti ma li considera nel loro insieme, nella periodicità e nella natura, essendo ciascun elemento un indicatore significativo dell’indole del naturalizzando. Ha precisato che la valutazione amministrativa si pone su un piano autonomo rispetto a quella penale, con un diverso rigore probatorio: mentre per la condanna è richiesto il grado di prova oltre ogni ragionevole dubbio, per il diniego è sufficiente il fondato sospetto, atteso che la concessione della cittadinanza comporta l’attribuzione dei diritti politici.
Il Tribunale ha quindi affermato l’irrilevanza dell’assoluzione, della prescrizione e della riabilitazione, atteso che i comportamenti addebitati rimangono valutabili come fatti storici. La prescrizione, in particolare, non equivale ad assoluzione e la riabilitazione non incide sul piano amministrativo, essendo il giudizio volto ad accertare il grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento. Ha inoltre valorizzato l’utilizzo di alias, di particolare gravità per le conseguenze dannose che la falsità documentale può cagionare al titolare del nominativo usurpato, e la dichiarazione non veritiera resa in sede di domanda, indicativa della interruzione del rapporto di fiducia con le Istituzioni.
Quanto alla dedotta illegittimità di una delle ragioni poste a fondamento del provvedimento, il Collegio ha osservato che il decreto impugnato è un atto plurimotivato, fondato su distinte ragioni ciascuna autonomamente idonea a sorreggere la decisione, sicché l’eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente a inficiare l’intero provvedimento. Ha infine escluso che la stabile occupazione e l’integrazione sociale del ricorrente possano integrare meriti speciali, trattandosi di requisiti ordinari, necessari ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza.
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Nota della Redazione
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