Annullato il provvedimento interdittivo regionale sugli impianti FER per violazione del legittimo affidamento (TAR Sardegna n. 345 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione comunale applica, a procedimenti autorizzativi già conclusi, una norma regionale che introduce aree non idonee alla installazione di impianti da fonti rinnovabili, laddove la stessa norma sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. La previsione che travolge i titoli abilitativi già rilasciati, senza ragioni tecnico-scientifiche e con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, lede gli artt. 3, 41 e 117 Cost. e contrasta con i principi eurounitari di decarbonizzazione di cui alla direttiva 2018/2001/UE. Ne consegue l’annullamento dell’atto interdittivo adottato in applicazione della normativa regionale dichiarata illegittima.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, aveva comunicato al Comune la volontà di avvalersi della proroga ex lege dei termini di inizio e fine lavori ai sensi dell’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022. L’Amministrazione comunale, tuttavia, adottava un provvedimento interdittivo alla prosecuzione dei lavori, ritenendo l’intervento in contrasto con le aree non idonee individuate dalla legge regionale della Sardegna n. 20 del 2024 e con la norma che dichiarava privi di efficacia i titoli abilitativi già emanati.
La società impugnava il provvedimento, deducendo l’illegittimità costituzionale della normativa regionale applicata per invasione della competenza statale in materia ambientale ed energetica e per violazione del legittimo affidamento e della libertà di iniziativa economica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 5, quarto periodo, della legge regionale nella parte in cui rende privi di efficacia i titoli abilitativi già rilasciati. La disciplina regionale è stata ritenuta lesiva del principio del legittimo affidamento, poiché vanifica i provvedimenti autorizzativi senza che ciò sia giustificato da ragioni tecniche o scientifiche.||DSML||>
La Corte ha evidenziato che la disposizione regionale, nel travolgere gli atti autorizzativi già rilasciati per gli impianti da fonti rinnovabili, determina una disparità di trattamento e lede la libertà di iniziativa economica, imponendo agli operatori ingenti costi già sostenuti. La scelta legislativa è stata giudicata non coerente con i principi di decarbonizzazione e di massima diffusione delle rinnovabili, espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE.
Il Collegio ha quindi concluso che il Comune non avrebbe potuto applicare la legge regionale alla società, il cui titolo autorizzativo era antecedente all’entrata in vigore della disciplina. In applicazione del principio per cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale travolge la norma, i provvedimenti interdittivi adottati sulla base di essa sono stati annullati.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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