Ottemperanza al giudicato e prova del fatto estintivo del diritto (TAR Sicilia n. 1834 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il ricorrente che fornisca la prova del fatto costitutivo del diritto azionato ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a. assolve al proprio onere probatorio. Trova applicazione il principio di cui all’art. 2697 c.c., per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Ne consegue che incombe sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’estinzione del diritto per intervenuto adempimento. La mancata costituzione in giudizio dell’ente intimato impedisce di assolvere a tale onere e determina l’accoglimento del ricorso, con nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia appellata, ha condannato il Comune al risarcimento del danno cagionato al ricorrente per il mancato riconoscimento del diritto al pre-pensionamento ai sensi dell’art. 2, comma 11, lett. a), del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, liquidando un’indennità forfettaria pari a cinque mensilità della retribuzione lorda, oltre accessori, e rifondendo le spese dei due gradi per complessivi € 5.700,00.

Il titolo, notificato e passato in giudicato, non è stato spontaneamente eseguito dall’ente locale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo l’ottemperanza, anche a mezzo di Commissario ad acta, e la condanna alle spese. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto esaminato un possibile profilo di inammissibilità: la notifica del titolo ai fini dell’esecuzione era stata effettuata a un indirizzo PEC non risultante inserito nei pubblici registri. La difesa ha chiarito che l’indirizzo, all’epoca della notifica, era in uso al Comune e regolarmente iscritto nel registro IPA, essendo stato dismesso e cancellato solo successivamente. Il profilo è stato superato.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Sussistono tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non consta l’esatto e integrale adempimento da parte dell’ente resistente.

Il Collegio ha quindi fatto applicazione del principio sancito dall’art. 2697 c.c. Avendo il ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, incombeva sul Comune l’onere di provare l’estinzione del diritto. L’ente non si è costituito e non ha assolto a tale onere.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Comune di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Adrano, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in € 900,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *