Integrazione documentale e accantonamento somme nel bando agriturismo (TAR Basilicata n. 97 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che richiede la disponibilità dei beni fondiari a titolo di proprietà o di affitto con durata residua non inferiore a dieci anni non risulta violata quando il concorrente abbia prodotto un contratto di affitto idoneo, ancorché successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché entro il termine assegnato dall’amministrazione per l’integrazione documentale. In sede di tutela cautelare, la fondatezza della censura sulla violazione dell’obbligo di richiedere la documentazione mancante legittima l’accantonamento delle somme in favore dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, al fine di garantire l’effettività della successiva decisione di merito.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato al procedimento di evidenza pubblica per l’attribuzione di contributi comunitari destinati agli investimenti in agriturismo, indetto dalla Regione Basilicata con bando approvato con Del. G.R. n. 606 del 17.10.2024. La domanda presentata dalla ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria definitiva per violazione dell’art. 5 del bando, che imponeva la disponibilità dei terreni oggetto di intervento a titolo di proprietà o di affitto con durata residua non inferiore a dieci anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto.
Avverso l’esclusione la società ha proposto ricorso, deducendo di aver prodotto un contratto di affitto della durata di quindici anni, decorrente dall’1.3.2025, allegato al ricorso amministrativo presentato avverso la graduatoria provvisoria. Ha chiesto il riconoscimento di venti punti, con il conseguente scorrimento in graduatoria al settantunesimo posto e l’attribuzione del contributo di 200.000,00 euro.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Basilicata ha esaminato l’istanza cautelare e ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 9 del bando, che prevede la possibilità di integrare la documentazione originariamente prodotta. Il tribunale ha rilevato che la carenza documentale relativa al possesso dei terreni poteva essere sanata attraverso il procedimento di integrazione documentale.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva prodotto un contratto di affitto stipulato in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle domande e, comunque, aveva allegato tale documento al ricorso amministrativo avverso la graduatoria provvisoria. La mancata richiesta di integrazione da parte dell’amministrazione ha quindi integrato un vizio procedimentale che incide sulla legittimità dell’esclusione.
Sulla base di tale valutazione, il collegio ha disposto l’accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente, non erogando le quote ai soggetti collocati nelle posizioni immediatamente successive. Tale misura è volta a garantire l’effettività della tutela in attesa della definizione del giudizio di merito, fissato per l’udienza pubblica del 13.1.2027.
Il tribunale ha, infine, disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle aziende agricole classificatesi dal settantaduesimo all’ottantacinquesimo posto della graduatoria impugnata, assegnando alla ricorrente il termine per la notifica e per la prova dell’adempimento.
Nota della Redazione
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