Ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009 e obbligo di istruttoria completa (TAR Abruzzo n. 200 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammonimento emesso ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, il provvedimento, pur avendo natura preventiva e cautelare, deve fondarsi su unquadro probatorio completo, equilibrato, non lacunoso e coerente. L’accertamento dell’autorità di pubblica sicurezza non richiede prove idonee a resistere in un giudizio penale, né l’integrazione degli stringenti requisiti dell’art. 612-bis cod. pen., ma postula pur sempre un fondato giudizio di probabilità che le condotte possano degenerare in reati, oltre ad una valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni raccolte. L’istruttoria non può essere sommaria, unilaterale e incompleta: l’Autorità è tenuta ad acquisire e valutare anche le difese e gli elementi forniti dal destinatario del provvedimento.
Il Fatto
La Questura di Chieti emetteva un provvedimento di ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009 nei confronti del ricorrente, su istanza di un altro condomino e del padre di quest’ultimo, per presunte condotte persecutorie. Il ricorrente aveva anteriormente presentato un esposto per aggressioni verbali e minacce subite e richiesto l’intervento dell’autorità per una bonaria composizione del dissidio privato ex art. 1 R.D. n. 773/1931. Egli contestava il provvedimento per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento di potere, evidenziando l’assenza dei requisiti del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., la presa in considerazione delle proprie difese e l’omessa valutazione di elementi quali messaggi e file audio prodotti in sede procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando un’istruttoria incompleta, imparziale e incoerente nelle conclusioni. Il collegio ha evidenziato che il provvedimento impugnato non dava alcun risalto all’esposto presentato dal ricorrente in data antecedente, né alla sua richiesta di intervento conciliativo.
L’esame dei file audio allegati agli atti non ha rivelato un’aggressività fisica del ricorrente, quanto piuttosto una situazione di risentimento personale in un conflitto condominiale gravemente compromesso. Il tribunale ha escluso l’esistenza di espressioni minacciose idonee a generare turbamento e ha giudicato l’espressione “ti sto preparando un piattino” come verosimilmente riferibile, in modo gergale, all’intenzione di avviare azioni legali o iniziative per far valere le proprie ragioni.
La Corte ha poi censurato l’acquisizione di informazioni da sole due persone, legate da amicizia o parentela con il controinteressato, senza sentire né la moglie del ricorrente, né l’amministratore del condominio, né altri condomini. La decisione ha richiamato il principio per cui, pur rimessa alla discrezionalità dell’autorità la modalità di esecuzione delle indagini, il risultato deve condurre a un quadro probatorio completo e bilanciato.
Il TAR ha precisato che l’ammonimento, sebbene non richieda di accertare gli elementi costitutivi del reato di atti persecutori, necessita comunque di un giudizio prognostico fondato circa la possibilità che le condotte degenerino in comportamenti penalmente rilevanti (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 9211 del 2024), da operarsi su un impianto non manifestamente incompleto e unilaterale (cfr. TAR Bologna, sentenza 218 del 2024). La Questura non ha fornito ulteriori elementi nel giudizio, né dopo l’accoglimento della misura cautelare, senza attivare la procedura di conciliazione ex art. 1 del T.U.L.P.S., pur sollecitata dal ricorrente e dal Tribunale.
Alla luce di tali carenze, il provvedimento è stato annullato e l’Amministrazione condannata al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.