Regolamento sui canoni concessori non lede chi non è concessionario (TAR Lazio n. 635 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che individua i criteri di determinazione dei canoni concessori sui beni del patrimonio indisponibile non è immediatamente lesivo: la lesione si concretizza solo con l’adozione degli atti applicativi che attualizzano la pretesa nei confronti del singolo destinatario. Una volta scaduta la concessione, la tollerata occupazione del bene pubblico non radica alcuna posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo in capo all’occupante senza titolo, essendo irrilevante il pagamento di somme corrispondenti all’originario canone. Ne deriva il difetto di legittimazione e di interesse a impugnare la disciplina regolamentare generale, non essendo configurabile, in capo al ricorrente, una posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati.

Il Fatto

Una società, già titolare di una concessione amministrativa su un’area del patrimonio indisponibile capitolino, ha impugnato la deliberazione con cui l’Assemblea capitolina ha approvato il nuovo regolamento sull’utilizzo degli immobili per finalità d’interesse generale, abrogando la previgente disciplina. Il regolamento, secondo la ricorrente, avrebbe parificato il canone concessorio al canone di locazione, svuotando la funzione tipica dello strumento concessorio.

Dopo aver proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la società lo ha trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione. Roma Capitale si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse, nonché l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità. Il titolo concessorio vantato dalla ricorrente, per sua stessa ammissione, è scaduto. La tesi della proroga per facta concludentia è priva di fondamento: secondo lo ius receptum, quando una concessione di suolo pubblico è scaduta, la tollerata occupazione del bene non radica alcuna posizione giuridica qualificata in capo all’occupante, neppure se ex concessionario. Irrilevante è il pagamento delle somme corrispondenti all’originario canone, che vale solo a compensare l’occupazione sine titulo. Il rinnovo non può desumersi per implicito, stante l’impossibilità di ravvisare la volontà dell’amministrazione di vincolarsi.

Accertata la cessazione del titolo, il Collegio esclude che la pretesa a un determinato assetto regolamentare, specie in ordine alla misura dei canoni, sia giuridicamente qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati interessati ai beni in proprietà pubblica.

Su un piano ulteriore, il Tribunale rileva che le disposizioni sui canoni sono prive di immediata lesività. L’art. 19 del regolamento demanda la determinazione del canone annuo base a una stima del Dipartimento competente, sulla base dei valori minimi di mercato desunti dalla banca dati OMI dell’Agenzia delle Entrate. La norma fissa un mero criterio di quantificazione, che assume efficacia lesiva solo con l’adozione degli atti applicativi destinati ad attualizzare la pretesa creditoria verso gli aggiudicatari.

Il Collegio richiama il principio secondo cui un regolamento che individua le tipologie di concessione assoggettate a canone e ne definisce i criteri di quantificazione non è immediatamente lesivo finché non siano emanati atti applicativi: è solo l’atto applicativo a concretizzare la lesione e a differenziare l’interesse del singolo concessionario rispetto a quello degli altri. L’interesse all’annullamento del regolamento, all’interno della categoria dei potenziali destinatari, resta indifferenziato e seriale fino alla sua applicazione concreta. Il principio opera anche quando il regolamento contenga previsioni attributive di poteri vincolati o caratterizzati da discrezionalità tecnica.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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