Preavviso di rigetto escluso nella VIA e motivazione per relationem del diniego (TAR Sicilia n. 1790 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi a impianti fotovoltaici rientranti negli allegati II e II-bis del d.lgs. n. 152/2006, non trova applicazione la garanzia procedimentale del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, stante l’espressa esclusione contenuta nell’art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Il provvedimento di diniego della compatibilità ambientale adottato dall’autorità competente che richiami e condivida le conclusioni del parere istruttorio conclusivo della commissione tecnica specialistica soddisfa per relationem l’onere motivazionale, non configurando abdicazione al potere valutativo. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni ostative rende irrilevanti le ulteriori censure, con conseguente inammissibilità dei motivi che non le abbiano specificamente contestate.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto assessoriale con cui l’amministrazione regionale ha espresso parere sfavorevole di compatibilità ambientale su un progetto di impianto agrivoltaico di rilevante potenza, articolato in circa 68.996 pannelli e collegato alla rete mediante elettrodotto interrato. Il diniego richiamava il parere istruttorio conclusivo della commissione tecnica specialistica e, in via subordinata, il parere intermedio.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi, l’illegittimità della motivazione per relationem, l’infondatezza delle criticità tecniche opposte e la violazione dei principi in materia di fonti rinnovabili. L’amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il riparto di competenze tra VIA statale e regionale. Il progetto, pur superando la soglia dei 10 MW, resta di competenza regionale in forza del regime transitorio dell’art. 7-quater del d.l. n. 21/2022, introdotto in sede di conversione, in quanto l’istanza è stata presentata prima del 31 luglio 2021.

Da tale premessa discende la prima conclusione: il progetto rientra negli allegati II e II-bis del d.lgs. n. 152/2006 e soggiace quindi all’esclusione del preavviso di rigetto prevista dall’art. 6, comma 10-bis. Il Collegio richiama il tenore testuale della norma, che richiama i commi 6, 7 e 9 dello stesso articolo e l’art. 28, e precisa che l’allegato II e l’allegato II-bis riguardano i progetti di competenza statale, mentre gli allegati III e IV quelli di competenza regionale. Per gli impianti fotovoltaici l’allegato II fissa la competenza statale oltre i 10 MW, calcolata sul solo progetto sottoposto a valutazione.

Il primo motivo è pertanto infondato, applicandosi il principio tempus regit actum in assenza di norme transitorie di diverso tenore.

Anche il secondo motivo è infondato. Il provvedimento impugnato, nel richiamare le conclusioni del parere istruttorio conclusivo, soddisfa per relationem l’onere motivazionale, poiché l’adesione dell’autorità competente non costituisce mero enunciato formale, ma presa in carico delle valutazioni tecniche e giuridiche espresse, compresa l’analisi di impatto ambientale, paesaggistico e territoriale. Il Collegio richiama TAR Emilia Romagna n. 1656 del 2025.

Quanto al terzo motivo, il Tribunale distingue tra criticità superabili mediante audizione e criticità non superate. Per le prime due la mancata interlocuzione si sarebbe imposta; per le criticità nn. 13, 15, 31 e 39 la ricorrente si è limitata a rinviare genericamente alla documentazione prodotta, senza specifica censura, con violazione del principio di specificità dei motivi, come chiarito da C.G.A. n. 792 del 2022. L’integrazione documentale, nell’ambito del PAUR, soggiace alla scansione procedimentale prevista.

Infine, stante la natura plurimotivata dell’atto, la legittimità di una sola ragione ostativa rende irrilevanti le ulteriori doglianze, con inammissibilità dei motivi quarto e quinto, richiamandosi Cons. Stato n. 1331 del 2026. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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