Esecuzione del giudicato e commissario ad acta interno senza compenso (TAR Sicilia n. 1796 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, l’esatto adempimento della sentenza si configura soltanto nel momento in cui quanto dovuto pervenga effettivamente all’avente diritto, non essendo sufficiente la mera attivazione della procedura amministrativa di pagamento. Il commissario ad acta nominato scegliendo un dirigente della stessa Amministrazione resistente non ha diritto ad alcun compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La nomina anticipata del commissario e la fissazione del termine per l’esecuzione rispondono all’esigenza di prevenire l’ulteriore inerzia dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 1871 dell’11 giugno 2025, limitatamente alle spese di lite liquidate. Con quella pronuncia l’Assessorato resistente era stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali per euro 1.500,00, oltre accessori, e alla rifusione del contributo unificato.
La sentenza risulta notificata all’Amministrazione il 29 luglio 2025. Con nota del 14 aprile 2026 l’Assessorato ha comunicato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di aver trasmesso alla Ragioneria la scheda della partita debitoria in data 16 febbraio 2026. All’udienza camerale l’11 giugno 2026 la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento, non essendo ancora pervenute le somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa netta: l’esatto adempimento della sentenza si realizza solo quando la somma dovuta giunge all’avente diritto. La trasmissione della scheda alla Ragioneria non integra di per sé l’adempimento, poiché non determina l’effettiva percezione di quanto liquidato dal giudice.
Su questa base il ricorso è accolto. Ne deriva la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, se antecedente.
Il Tribunale procede poi alla nomina anticipata del commissario ad acta, destinata a operare in caso di perdurante inerzia. La scelta cade sul Direttore del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità. La nomina anticipata risponde all’esigenza di assicurare l’effettività del giudicato e di prevenire ritardi ulteriori.
Il Collegio precisa che il commissario non avrà diritto ad alcun compenso. Due le ragioni: l’attività affidata a un dirigente della stessa Amministrazione resistente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; l’Amministrazione avrebbe già dovuto dare spontaneo adempimento al giudicato. Richiama, in tal senso, TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 3315 del 2025 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, n. 3246 del 2025. La scelta mira anche a evitare ulteriori esborsi suscettibili di costituire danno erariale.
Sono infine dettate prescrizioni di carattere procedurale: il commissario deve comunicare immediatamente alla Segreteria l’eventuale delega e il proprio insediamento. Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, unitamente alla rifusione integrale del contributo unificato.
Nota della Redazione
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