Sostituzione macchine non obsolete e rischio nel DVR (TAR Lazio n. 7618 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di finanziamenti INAIL ex art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008, l’Avviso ISI 2022 costituisce la lex specialis della procedura, vincolante per le parti e per l’Amministrazione. L’art. 18 dell’Avviso non richiede che il DVR contenga una valutazione del rischio infortunistico esclusivamente riferita alle macchine da sostituire, essendo sufficiente che in esso sia riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata. Il rigetto della domanda di finanziamento non può fondarsi su pretese carenze documentali senza che l’Amministrazione abbia attivato il soccorso istruttorio, né su valutazioni di installabilità a posteriori dei dispositivi di sicurezza prive di adeguato supporto tecnico. La distinzione tra rischio infortunistico e rischio tecnopatico va applicata al contenuto complessivo della documentazione, non in modo parziale e atomistico.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale operante nel settore degli scavi e movimenti terra presentava domanda di finanziamento per l’Avviso ISI 2022, tipologia di intervento h) dell’Allegato 1.1, consistente nella sostituzione di macchine non obsolete. L’INAIL rigettava l’istanza, deducendo che il DVR, la perizia asseverata e quella integrativa non consentissero di individuare i rischi infortunistici legati alle macchine da sostituire, e che la documentazione fotografica integrativa fosse scarsamente leggibile, incompleta e priva di firma digitale del tecnico.

Il ricorso avverso tale diniego veniva accolto dal TAR con sentenza in forma semplificata. Il Consiglio di Stato, però, annullava la pronuncia con rinvio per violazione dei termini a difesa, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Il ricorrente riassumeva il giudizio, insistendo per l’accoglimento delle domande formulate nell’atto introduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso in riassunzione, accogliendo il primo motivo di doglianza relativo alla valutazione del DVR. L’art. 18 dell’Avviso non esige una valutazione del rischio infortunistico specificamente e analiticamente riferita alle minipale da sostituire, ma solo che nel DVR sia riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia selezionata: nel caso di specie, le schede relative alle operazioni di scavo e il capitolo degli interventi contenevano tale evidenza, richiamando espressamente la sostituzione delle macchine non conformi alla Direttiva 2006/42/CE.

Quanto alla perizia integrativa, la Corte ha rilevato che la distinzione tra rischio infortunistico e rischio tecnopatico, operata dall’INAIL, era applicata in modo parziale: la perizia descriveva anche rischi di impatto e collisione da manovra, visibilità ridotta in retromarcia e ferite alle mani durante l’aggancio delle attrezzature, inequivocabilmente di natura infortunistica. Il diniego fondato sulla pretesa agevole installabilità dei dispositivi migliorativi (joystick, cabina, videocamera) è stato ritenuto privo di supporto istruttorio, atteso che l’installazione a posteriori di tali componenti su macchine immesse sul mercato anteriormente al 2006 implicherebbe modifiche sostanziali e nuove omologazioni.

Il provvedimento di rigetto è stato annullato anche per la violazione del principio di buona fede e leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990: la dedotta illeggibilità della documentazione fotografica avrebbe dovuto indurre l’Istituto ad attivare il soccorso istruttorio, mentre la richiesta di firma digitale sugli allegati costituiva un aggravamento procedurale non previsto dall’Avviso.

La Corte ha condiviso il principio enunciato dal Consiglio di Stato (Sez. VI) n. 7693 del 2025, distinguendolo però sul piano fattuale, perché nel caso esaminato la domanda era stata presentata ab origine per la tipologia h) e il DVR conteneva valutazioni di rischio infortunistico pertinenti. Accolta la domanda di annullamento, è rimasta assorbita quella risarcitoria, priva di autonomo interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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