Ottemperanza a giudicato civile: progressione C3 ma inammissibili le voci extra (TAR Campania n. 1048 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a sentenza del giudice civile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm., il giudice amministrativo non può integrare o specificare il giudicato, ma solo eseguirlo nei limiti delle statuizioni già contenute nel dispositivo e nella motivazione. La condanna generica al pagamento di somme costituisce valido titolo esecutivo solo se il quantum è determinabile con una semplice operazione matematica sulla base degli elementi contenuti nella sentenza. Le differenze retributive liquidabili in via automatica come conseguenza dell’anzianità di servizio riconosciuta rientrano nella giurisdizione del giudice dell’ottemperanza; le doglianze che introducono voci retributive ulteriori ed estranee al giudicato sono inammissibili e vanno proposte davanti al giudice ordinario.

Il Fatto

Alcuni dipendenti stabilizzati alle dipendenze di un ente locale avevano ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accertava il loro diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata nei periodi di lavoro a tempo determinato, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive e degli accessori.

Formatosi il giudicato, i lavoratori avevano agito davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza. Dopo una prima sentenza di accoglimento e la nomina di un Commissario ad acta, l’ente aveva riconosciuto il debito fuori bilancio e liquidato le somme con due determine. I ricorrenti hanno contestato i conteggi con un incidente di esecuzione ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm., lamentando l’omesso computo di diverse voci retributive e il mancato riconoscimento della progressione fino alla categoria C3.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra l’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo e quella a sentenze del giudice ordinario. Solo nel primo caso il giudice dell’esecuzione può colmare gli spazi vuoti del giudicato; nel secondo, invece, gli è inibito arricchire o specificare la pronuncia, perché la giurisdizione sulla materia appartiene al giudice civile.

Ne deriva che una condanna generica è titolo esecutivo solo se la somma è quantificabile con una mera operazione aritmetica, senza ulteriori accertamenti istruttori. La Sezione richiama sul punto un consolidato orientamento, confermato dal Cons. Stato, sez. VI, n. 1952 del 2016 e dal Cons. Stato, sez. VII, n. 2628 del 2022.

Applicando tale criterio, il Tribunale distingue le censure. Le doglianze relative a voci retributive diverse da quelle riportate nei cedolini – variazioni di orario, reperibilità, indennità di disagio, produttività e lavoro straordinario – esulano dal perimetro del giudicato e sono pertanto inammissibili.

È invece ammissibile la questione della progressione giuridica ed economica orizzontale. Le differenze retributive riconosciute dal giudice del lavoro sono ancorate a una anzianità temporalmente definita e risultano quantificabili con parametri certi e oggettivi, come dimostra lo stesso operato dell’amministrazione. Il Comune ha applicato un solo scatto dalla categoria C1 alla C2, ma ha omesso il successivo passaggio alla categoria C3 al maturare del secondo biennio.

Il Collegio ordina quindi la ricostruzione della carriera con retrodatino dell’anzianità e riconoscimento della categoria C3, il ricalcolo delle differenze e la liquidazione delle ulteriori somme dovute. In caso di ulteriore inadempimento provvederà il Commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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