Adesione alla definizione agevolata: improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 10117 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4, c.p.a., non richiede l’integrale perfezionamento della fattispecie legale di cui all’art. 7 d.l. n. 95/2025, che subordina la cessazione della materia del contendere anche all’emanazione del provvedimento regionale o provinciale di accertamento del pagamento. L’adesione alla procedura di decurtazione di cui all’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023 e l’avvenuto versamento della quota ridotta costituiscono fatti univoci dai quali il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti ministeriali e l’accordo con cui la Provincia autonoma di Trento aveva dato attuazione al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015. Con atto depositato il 14 maggio 2026, la ricorrente aveva chiesto il passaggio in decisione della causa, dichiarando l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento della somma dovuta decurtata ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, ed allegando il relativo atto di disposizione bancaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, osservando che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 prevede che gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 si intendano assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La norma stabilisce che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, e che solo a seguito dell’accertamento regionale o provinciale dell’avvenuto pagamento si determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti.
Il TAR ha quindi rilevato che, nel caso di specie, la fattispecie legale dell’art. 7 non risultava integrata, mancando il deposito in fascicolo del provvedimento provinciale di accertamento dell’avvenuto pagamento. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., norma che consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse.
Ad avviso del Tribunale, la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, l’intervenuta adesione alla procedura di decurtazione e l’affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie costituivano elementi univoci idonei a radicare la declinatoria di improcedibilità. Il Collegio ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio, in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quale esito alternativo alla cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
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Nota della Redazione
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