Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente e commissario ad acta (TAR Marche n. 596 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di procedibilità del ricorso. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza e assegna un termine per l’adempimento. Per il caso di inutile decorso di tale termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore ed è abilitato ad adottare ogni atto necessario all’assolvimento del mandato. L’Amministrazione resistente è condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 173/2025 del 18 settembre 2025, ha accertato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il c.d. bonus carta docente, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese distratte a favore dei procuratori antistatari. La sentenza, notificata, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

La ricorrente ha agito in sede di ottemperanza perché il giudicato non è stato eseguito. L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche si è costituito con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie. All’udienza camerale del 23 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare la procedibilità del ricorso. Rileva che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni fissato dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Tale termine, secondo il costante indirizzo, costituisce condizione dell’azione nel giudizio di ottemperanza, e nella specie risulta integrato.

Nel merito il ricorso è fondato. Il giudice amministrativo constata che il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge — e in particolare del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 — l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di trenta giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti — direttamente o tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Tribunale rileva che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso e condanna l’Amministrazione resistente al relativo pagamento, richiamando la sentenza Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese, liquidate in dispositivo, sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *