Trasferimento ex art. 33, comma 5, L. 104/1992: esigenze di servizio concrete (TAR Sicilia n. 1588 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento temporaneo disciplinato dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e impone all’Amministrazione un bilanciamento tra l’esigenza di assistenza al disabile e le esigenze di servizio, nell’esercizio della propria discrezionalità. Il diniego è legittimo quando le esigenze di servizio non sono genericamente richiamate, ma risultano da un’indicazione concreta di elementi ostativi riferiti alla sede di appartenenza, anche in rapporto alla sede richiesta, e trovano riscontro in atti dell’istruttoria procedimentale. L’inciso “ove possibile” presuppone la disponibilità nella dotazione organica della sede di destinazione di un posto per il proficuo utilizzo del dipendente. La sola presenza di altri congiunti del disabile non è sufficiente a fondare il rigetto, dovendo l’Amministrazione valutare l’effettiva necessità del beneficio; essa può tuttavia integrare la motivazione, contribuendo a circostanziare la situazione di fatto e di diritto.

Il Fatto

Il ricorrente, finanziere in servizio presso la Squadra operativa stanziale di una Compagnia della Guardia di Finanza, ha chiesto il trasferimento temporaneo presso altra sede ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, per prestare assistenza al padre, ivi residente, riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e portatore di handicap in situazione di gravità.

Il Comando Regionale ha dapprima comunicato i motivi ostativi all’accoglimento, poi ha rigettato l’istanza, evidenziando le esigenze di servizio e la presenza di altri familiari in grado di prestare assistenza. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo il difetto di motivazione rafforzata e la contestazione del secondo capo motivazionale dell’atto. Il Ministero si è costituito, replicando alle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile richiamando il testo dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e il successivo comma 5, che riconosce al lavoratore il diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere. Secondo la giurisprudenza consolidata cui la Sezione aderisce, la fattispecie coinvolge interessi legittimi e implica un complesso bilanciamento tra l’interesse del privato e gli interessi pubblici.

Il Collegio richiama i precedenti del Cons. Stato, sez. II, n. 7934 del 2024, n. 4003 del 2023, n. 2341 del 2022 e Cons. Stato, sez. VI, n. 8066 del 2020, oltre alle pronunce delle Sezioni Unite civili. Da essi si evince che le esigenze di servizio non possono essere genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni sulle scoperture di organico, ma devono risultare da un’indicazione concreta di elementi ostativi. L’inciso “ove possibile” esprime la clausola di salvaguardia del buon andamento: il diritto al trasferimento non è assoluto e resta condizionato alle esigenze organizzative del Corpo.

Sul primo motivo, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia dato contezza di un deficit di effettivi riscontrato in atti, documentando la carenza di organico della sede di appartenenza e delle sedi limitrofe, e collegandola ai servizi di presidio e vigilanza svolti presso lo scalo aeroportuale. La motivazione non risulta insufficiente, perché ragguagliata alle specificità dell’attività della sede di servizio. L’esigenza funzionale della sede di appartenenza è quindi ritenuta prioritaria rispetto a quella della sede ambita.

Sul secondo motivo, il Collegio osserva che la legittimità della valutazione sulle esigenze funzionali assume portata assorbente, rendendo meramente integrativa la parte della motivazione relativa all’ausilio alternativo dei familiari. Richiamando il Cons. Stato, sez. I, n. 1368 del 2024 e il Cons. Stato, sez. IV, n. 4549 del 2020, si precisa che la presenza di altri congiunti non è di per sé sufficiente a supportare il diniego, dovendo l’Amministrazione valutare l’effettiva necessità del beneficio. Le dichiarazioni sostitutive, in quanto dirette a formalizzare fatti non certificabili dalla p.a., non possono neutralizzare le regole sull’onere della prova. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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