Giudicato e ottemperanza: onere probatorio dell’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 1586 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112 cod. proc. amm., la prova del fatto costitutivo — il titolo giudiziale passato in giudicato rimasto ineseguito — grava sul creditore che agisce. Incombe invece sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che abbiano reso inefficace il titolo. Accertato il persistente inadempimento, il giudice afferma l’obbligo di integrale esecuzione del giudicato e, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, può applicare le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e nominare il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, società affidataria di un servizio, otteneva dalla Corte d’Appello di Catania la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali e spese di giudizio. La pronuncia, notificata al Ministero, non veniva impugnata e passava in giudicato.

L’amministrazione non dava seguito al pagamento. La società proponeva quindi ricorso per ottemperanza, notificato nel settembre 2025, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di esecuzione, la condanna al pagamento di una somma di danaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e, in caso di persistente rifiuto, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ripartizione dell’onere probatorio. Il creditore ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Spettava pertanto all’amministrazione provare l’eventuale inefficacia di quel titolo, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ..

L’amministrazione, pur costituita, non ha smentito le risultanze di causa né il passaggio in giudicato della decisione. Il ricorso è pertanto fondato.

Il Collegio rileva inoltre che, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive contro la Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Va dunque affermata la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza, sia per la sorte capitale residua sia per gli interessi e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Quanto alle penalità di mora, il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui la comminatoria dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche per le decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie. La misura è stabilita nell’interesse legale, con decorrenza dalla notificazione o comunicazione della sentenza e sino al soddisfo, come precisato dalla Adunanza Plenaria n. 8 del 2021. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, viene nominato fin d’ora il commissario ad acta, con ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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