Regolamento capitolino sui beni pubblici: inammissibile il ricorso del concessionario scaduto (TAR Lazio n. 634 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di un bene pubblico la cui concessione sia scaduta non è titolare di una posizione giuridicamente qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati, poiché la tollerata occupazione sine titolo non radica alcun diritto soggettivo o interesse legittimo e non è ammissibile il rinnovo per facta concludentia. Ne consegue che il ricorso avverso il regolamento comunale che fissa i criteri generali e astratti di affidamento dei beni demaniali è inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, trattandosi di atto privo di immediata lesività fino all’adozione degli atti applicativi che concretizzino e attualizzino la lesione. Il principio opera anche quando il regolamento contenga previsioni attributive di poteri vincolati o caratterizzati da discrezionalità tecnica.

Il Fatto

Una società ha impugnato, con ricorso in riassunzione a seguito di trasposizione del ricorso straordinario, la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 104/2022 del 16.12.2022, con cui Roma Capitale ha adottato il Regolamento sull’utilizzo degli immobili per finalità di interesse generale. La ricorrente lamentava l’abrogazione delle pregresse deliberazioni capitoline e la restrizione della possibilità di concedere beni demaniali e patrimoniali indisponibili ai soli soggetti che perseguono fini coerenti con quelli dell’Ente, deducendo irragionevole disparità di trattamento e arbitrarietà del criterio di cui all’art. 23 del Regolamento, oltre alla lesione del legittimo affidamento maturato per la risalente permanenza nell’area.

Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo la concessione della ricorrente scaduta da tempo e non automaticamente rinnovabile. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è costituito in giudizio. Dopo rinvii richiesti per una possibile definizione stragiudiziale, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto disatteso la richiesta di ulteriore rinvio, non ravvisando i presupposti dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. Nel merito ha dichiarato l’inammissibilità del gravame sotto un duplice profilo.

Sotto il primo, il titolo concessorio era scaduto. Il rilascio di una concessione per insediamento temporaneo, previsto dalla delibera n. 8789/1982 per la durata di cinque anni dal 15.11.1983, in concomitanza con l’espropriazione dei terreni occupati, non avvalora alcun affidamento al rinnovo, tanto più che la concessione non è stata più rinnovata con provvedimento espresso. La tesi della proroga per facta concludentia è priva di fondamento: secondo lo ius receptum richiamato, quando una concessione di suolo pubblico è scaduta, la tollerata occupazione del bene non radica alcuna posizione protetta in capo all’occupante, essendo irrilevante il pagamento di somme corrispondenti all’originario canone, che valgono solo a compensare l’occupazione sine titolo. Non è ammissibile il rinnovo per facta concludentia, per l’impossibilità di desumere per implicito la volontà dell’Amministrazione di vincolarsi.

Acclarato che la società non è più titolare di una concessione, la sua pretesa a un certo assetto regolamentare in ordine ai criteri di affidamento dei beni non risulta né giuridicamente qualificata né differenziata rispetto alla generalità dei consociati.

Il Tribunale ha aggiunto, sotto il secondo profilo, che le disposizioni sulle finalità perseguite dagli aspiranti concessionari sono prive di immediata lesività. L’art. 23 del Regolamento non esclude in assoluto le attività commerciali e la concreta lesione resta rinviata ai futuri atti applicativi. Le previsioni impugnate fissano criteri che potranno assumere efficacia lesiva solo quando l’Amministrazione avrà adottato gli atti necessari ad attualizzare i requisiti. Il principio vale anche quando il regolamento contenga previsioni attributive di poteri vincolati o caratterizzati da discrezionalità tecnica. La posizione del singolo diviene differenziata solo nel momento dell’applicazione concreta dell’atto generale.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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