Revoca del nulla osta al lavoro per difetto di congruità delle richieste (TAR Toscana n. 1124 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro rilasciato con la procedura semplificata di cui all’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 è revocabile al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, senza che la sua previa emissione ne precluda la caducazione. Il controllo di congruità del numero delle richieste e dell’osservanza del CCNL spetta all’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 24-bis d.lgs. n. 286/1998, che valuta capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato e numero dei dipendenti. Quando le ragioni della revoca concernono esclusivamente il datore di lavoro, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 è dovuta al solo datore e non al lavoratore. L’omessa notifica dell’atto di revoca non incide sulla validità ma sull’efficacia, ex art. 21-bis, comma 1, legge n. 241/1990, e sul decorso del termine di impugnazione.
Il Fatto
Una società datrice di lavoro presentava, in qualità di richiedente, istanza di nulla osta al lavoro subordinato in favore di un lavoratore di cittadinanza marocchina, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 31 d.P.R. n. 394/1999. Il nulla osta veniva rilasciato con la procedura semplificata di cui all’art. 42 d.l. n. 73/2022; il lavoratore entrava poi in Italia.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione notificava al solo datore di lavoro l’avviso di avvio del procedimento di revoca. Con provvedimento conclusivo l’Amministrazione disponeva la revoca, motivandola con l’esito del controllo svolto dall’Ispettorato territoriale del lavoro e con l’insufficienza delle controdeduzioni. Il lavoratore impugnava la revoca davanti al TAR, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, e in via preliminare chiedeva la remissione in termini per aver conosciuto il provvedimento solo a notifica avvenuta. La domanda cautelare era accolta con ordinanza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la tempestività del ricorso. Il lavoratore ha avuto effettiva conoscenza della revoca solo alla notifica, circostanza della quale l’Amministrazione stessa dà atto nel rapporto. Il ricorso è dunque tempestivo ai sensi del combinato disposto tra l’art. 29 e l’art. 41, comma 2, c.p.a.: in assenza di comunicazione o notifica individuale dell’atto, il termine di sessanta giorni decorre dalla piena conoscenza. Il gravame è ricevibile e scrutinabile nel merito.
Nel merito le censure non sono fondate. La previa emissione del nulla osta non ne esclude la successiva revoca. La procedura seguita è quella semplificata dell’art. 42 d.l. n. 73/2022, il cui secondo comma prevede che al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso. Il nulla osta viene rilasciato anche quando non siano state acquisite informazioni sugli elementi ostativi, ma ciò non lo rende definitivo.
La revoca è stata disposta per l’esito negativo del controllo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 24-bis d.lgs. n. 286/1998. Il comma 4 attribuisce a tale Amministrazione il controllo sui requisiti di cui al comma 1, ossia l’osservanza delle prescrizioni del CCNL e la congruità del numero delle richieste, secondo le modalità del comma 2, che valorizzano capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività.
La valutazione di congruità è stata quindi svolta da un soggetto tecnicamente titolato, individuato dalla legge. La veridicità degli elementi considerati nel parere non è contestata e le argomentazioni che ne derivano non presentano profili di illogicità o irragionevolezza, appalesandosi conseguenti all’istruttoria.
Quanto all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, la giurisprudenza del Tribunale è attestata nel senso che, quando le ragioni della revoca concernono esclusivamente il datore di lavoro, la comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990 è legittimamente indirizzata al solo datore, dovendosi coinvolgere il lavoratore solo se le ragioni ostative ineriscano in tutto o in parte a lui. Nella specie la revoca riguardava la sola congruità della condizione economica, finanziaria e occupazionale dell’impresa. L’omessa notifica dell’atto di revoca, infine, non incide sulla validità ma sull’efficacia, ex art. 21-bis, comma 1, legge n. 241/1990, e sul dies a quo dell’impugnazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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