Il verbale di intesa non vincola la graduatoria di evidenza pubblica (TAR Calabria n. 812 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di intesa stipulato tra l’amministrazione regionale e un ente locale, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica già avviata, costituisce un’anomalia procedimentale inidonea a incidere sulle modalità di individuazione dei progetti da finanziare. Esso non può determinare a monte alcun vincolo o interferenza con la procedura selettiva, pena l’illegittima compressione degli apprezzamenti discrezionali della commissione di valutazione e la violazione dei precetti della lex specialis e del principio di imparzialità. Non è pertanto conferente il richiamo all’art. 11 l. n. 241 del 1990 sugli accordi tra pubblica amministrazione e privato, né l’intesa è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. n. 241 del 1990, poiché il finanziamento può essere riconosciuto solo in esito allo svolgimento della procedura selettiva. La graduatoria definitiva costituisce il provvedimento terminale della procedura e non è esercizio del potere di autotutela, né richiede la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Un Comune calabrese ha partecipato all’avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, indetto con decreto dirigenziale del 29 giugno 2018, n. 6918, presentando un progetto di riqualificazione. Il progetto è stato classificato come ammesso ma non finanziabile per difetto di risorse.
Nel dicembre 2019 il Comune è stato convocato presso la sede regionale e ha sottoscritto un verbale d’intesa, con cui si impegnava a rimodulare l’intervento entro un importo massimo di 400.000,00 euro, mentre la Regione si impegnava a emettere il decreto di finanziamento e a sottoscrivere la convenzione. Il finanziamento non è però intervenuto e il Comune ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva del 21 dicembre 2020, n. 14118, dolendosi della mancata considerazione dell’intesa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale, secondo cui la lesione si sarebbe cristallizzata già con la graduatoria provvisoria approvata con decreto del 16 gennaio 2020, n. 226. Il Collegio la respinge: è solo con la graduatoria definitiva che si consolida la lesione lamentata dal ricorrente, mentre la precedente approvazione, esplicitamente qualificata come provvisoria e destinata a modifiche a seguito delle istanze di riesame, va intesa come momento endoprocedimentale.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la natura della procedura. L’avviso pubblico, in particolare all’art. 12, disciplina le modalità dell’istruttoria e i criteri di valutazione dei progetti, determinando un autovincolo per l’amministrazione regionale. Rispetto a tale procedimento, la stipula del verbale d’intesa rappresenta un’anomalia procedimentale, inidonea a incidere sulle modalità di individuazione dei progetti da finanziare.
Il Collegio richiama le ordinanze cautelari emesse in analoghi ricorsi (dell’11 marzo 2021, nn. 151, 152, 154, 155; del 25 marzo 2021, n. 198; del 15 aprile 2021, nn. 238, 239, 240, 241, 243, 244; del 9 luglio 2021, n. 431), affermando che l’approvazione della graduatoria definitiva è il provvedimento finale di ogni procedura ad evidenza pubblica. Rispetto a essa il verbale di intesa non può determinare alcun vincolo o interferenza, poiché ciò comprimerebbe illegittimamente gli apprezzamenti discrezionali della commissione e violerebbe la lex specialis e il principio di imparzialità.
Il Tribunale esclude poi la pertinenza del richiamo all’art. 11 l. n. 241 del 1990 e nega che l’intesa integri un accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. n. 241 del 1990, giacché il finanziamento può essere concesso solo in esito alla procedura selettiva. Infine, la delibera impugnata non costituisce esercizio del potere di autotutela, né doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, essendo momento terminale della procedura di evidenza pubblica. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.