Payback dispositivi medici: natura vincolata degli atti regionali e giurisdizione ordinaria (Tar Lazio n. 12575 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di payback sui dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, gli atti regionali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 hanno natura meramente attuativo-esecutiva, essendo del tutto privi di discrezionalità: la regione si limita a verificare la coerenza del fatturato e ad approvare l’elenco delle aziende fornitrici, secondo percentuali e presupposti già fissati dalla legge e dai decreti ministeriali. Ne consegue che la situazione giuridica dell’impresa fornitrice è di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative al quantum debeatur, devolute al giudice ordinario. La tardività del pagamento della quota ridotta (25%) prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 esclude la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio, previa trasposizione del ricorso straordinario, gli atti con cui le Regioni Piemonte, Marche e Abruzzo e le Amministrazioni statali hanno definito i tetti di spesa per il periodo 2015-2018 e ripartito gli oneri di ripiano tramite il meccanismo del cosiddetto payback. Il gravame si rivolgeva sia ai decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, sia alle determinazioni regionali di riparto, deducendo plurimi profili di illegittimità, anche costituzionale, della disciplina.
Nel corso del giudizio, la società ha documentato il pagamento degli oneri nei confronti della sola Regione Piemonte, chiedendo la cessazione della materia del contendere ai sensi della normativa sopravvenuta di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, priva di propria soggettività giuridica in quanto semplice strumento di raccordo tra i diversi livelli territoriali.
Quanto alla Regione Piemonte, il Tribunale ha escluso la cessazione della materia del contendere: la ricorrente ha effettuato il versamento della quota ridotta del 25% in data successiva al termine di legge, non potendo pertanto beneficiare della causa estintiva dell’obbligazione prevista dalla norma sopravvenuta.
Nel merito, le censure avverso gli atti statali sono state respinte sulla base dei precedenti conformi della Sezione e della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Il meccanismo del payback è stato ritenuto misura ragionevole e proporzionata, non lesiva dell’affidamento degli operatori: le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano, sicché alcuna violazione dei principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento può configurarsi. Il sistema agisce ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori e non altera l’esito delle procedure di gara, non incidendo né sull’entità della fornitura né sul prezzo finale.
Quanto agli atti regionali applicativi, il Collegio ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività delle Regioni è interamente vincolata: si riduce a una verifica tecnico-contabile del fatturato e alla compilazione di un elenco, senza alcun margine di discrezionalità né spendita di potere autoritativo. Ne deriva l’instaurazione di un rapporto obbligatorio paritario, in cui l’impresa è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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Nota della Redazione
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