Improcedibile il ricorso sugli incarichi di cure primarie per sopravvenuto difetto di (TAR Lombardia n. 1219 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse al ricorso è condizione dell’azione e deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione. La sua sopravvenuta carenza determina l’improcedibilità del ricorso, precludendo ogni esame nel merito delle censure. Il giudice amministrativo non esercita una giurisdizione di diritto oggettivo: non può pronunciarsi per ripristinare una legalità astrattamente violata né per prevenire, in via generale, il reiterarsi futuro di illegittimità. È irrilevante, quindi, l’interesse strumentale a rimuovere un presunto “precedente” quando l’unica utilità concreta dedotta sia già stata soddisfatta dall’esito della procedura. A seguito della novella dell’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ha assunto carattere tendenzialmente concorsuale, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e dodici Ordini provinciali della Lombardia hanno impugnato l’avviso pubblico indetto da un’ASST per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa “Cure primarie”. Il bando ammetteva alla selezione anche i dirigenti biologi e chimici.

Gli enti ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della clausola per irragionevolezza e violazione della disciplina sulle specializzazioni, chiedendo l’annullamento della parte in cui estendeva la partecipazione a professionalità prive di formazione medica. Nelle more del giudizio la procedura si è conclusa con l’affidamento dell’incarico a un dirigente medico, unico candidato idoneo; alla selezione non hanno partecipato biologi né chimici.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente il Collegio ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, rigettando l’eccezione dell’ASST. Dopo la novella dell’art. 20, comma 1, legge n. 118/2022, il momento fiduciario del conferimento degli incarichi di struttura complessa è venuto meno: la valutazione comparativa della Commissione si svolge su criteri predeterminati e conduce a una graduatoria che vincola la scelta del direttore generale.

Il Collegio ha richiamato Cons. Stato, sez. III, n. 8344 del 2024 e TAR Lazio-Roma, sez. III, n. 72 del 2025, aderendo all’orientamento che riconosce la natura concorsuale della procedura. Ha dato atto di una opinione dissenziente espressa da un TAR che ha rimesso la questione interpretativa alla Corte di Cassazione, ma ha confermato la propria adesione all’indirizzo prevalente.

Nel merito è stata accolta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha ricordato che l’interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto derivante dall’accoglimento e deve persistere sino alla decisione. Non è tutelabile l’interesse meramente morale al ripristino di una legalità astratta, né quello volto a impedire pro futuro il ripetersi di asserite illegittimità.

Poiché la procedura si è conclusa con la vittoria di un dirigente medico, è stato soddisfatto l’unico interesse concreto dedotto: che l’incarico non fosse affidato a un biologo o a un chimico. L’ulteriore interesse a rimuovere un “precedente” reiterabile è stato qualificato come astratto e ipotetico, privo dei caratteri di attualità e concretezza.

Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione e compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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