Carta docente, ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1051 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è fondato quando l’amministrazione non abbia dimostrato in giudizio la materiale esecuzione del giudicato formatosi sul titolo esecutivo notificato all’organo competente alla liquidazione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997 n. 30, non sussiste alcun ostacolo normativo alla corresponsione delle somme dovute. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta che può valersi del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che ha accertato il suo diritto a percepire il beneficio economico annuo della Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi nei limiti del divieto di cumulo posto dall’art. 22, trentaseiesimo comma, della l. 23 dicembre 1994 n. 724. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a mettere a disposizione la carta e a rifondere le spese, attribuite al procuratore antistatario.
Il titolo esecutivo è stato notificato in forma esecutiva e la sentenza è passata in giudicato. L’amministrazione ha eseguito solo la parte relativa alle spese di giudizio, senza corrispondere il beneficio. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un giudicato, notifica del titolo esecutivo all’amministrazione e persistente inadempimento.
La difesa erariale non ha dimostrato la materiale corresponsione di quanto dovuto al docente. L’unica attività eseguita riguarda le spese giudiziali, mentre il beneficio economico è rimasto insoddisfatto. L’accertamento si fonda sulla mancanza di prova documentale dell’adempimento, non su una mera affermazione del ricorrente.
Il Collegio esclude ogni ostacolo normativo alla corresponsione. Il titolo esecutivo risulta notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni. Non risultando conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso va accolto.
Il giudice dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente la Carta docente con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi riconosciuti. Assegna all’amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per le attività esecutive.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, con termine di ulteriori 60 giorni per gli adempimenti occorrenti, potendo valersi del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre IVA e CAP, seguono la soccombenza e sono attribuite al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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