Revoca della licenza di raccolta scommesse e prescrizione del reato: la sentenza penale non vincola l’Autorità di P.S. (TAR Sardegna n. 709 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenze di pubblica sicurezza per la raccolta di scommesse, l’Autorità di P.S. gode di un’ampia discrezionalità, esercitata secondo il canone del “massimo rigore”. La sentenza penale che dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione non dimostra l’innocenza dell’imputato e non vincola il Questore, il quale può legittimamente fondare la revoca del titolo sulle imputazioni contestate, qualora la motivazione della pronuncia dia atto di un quadro indiziario significativo. L’atto di revoca è sindacabile dal giudice amministrativo solo per violazione di norme puntuali o per vizi istruttori e motivazionali oggettivi ed evidenti, non potendo essere censurato per una diversa valutazione di merito.
Il Fatto
Nel 2015 la Questura di Cagliari aveva rilasciato al ricorrente la licenza ex art. 88 TULPS per la raccolta di scommesse in un locale, con rinnovo nel 2019. Nel 2021 era stato avviato un primo procedimento di revoca, conclusosi senza l’adozione del provvedimento per la smentita delle irregolarità contestate.
Successivamente, all’esito del giudizio penale celebrato innanzi al Tribunale, concluso con sentenza di non doversi procedere per prescrizione relativamente ai reati di associazione per delinquere ed esercizio abusivo di raccolta delle scommesse, la Questura aveva comunicato l’avvio di un nuovo procedimento e aveva infine revocato la licenza. Il ricorrente ha impugnato il decreto, deducendo vizi di motivazione e istruttoria e la violazione della presunzione di innocenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che l’attività di raccolta delle scommesse coinvolge interessi generali rilevanti, il che giustifica un controllo particolarmente rigoroso dell’Autorità di P.S. sull’affidabilità del titolare della licenza. Ne consegue che le relative decisioni sono sindacabili solo per violazioni di norme puntuali o per vizi istruttori e motivazionali evidenti, come da giurisprudenza costante richiamata nella motivazione.
Quanto alla censura relativa al richiamo acritico della sentenza penale, il Collegio evidenzia come il provvedimento abbia correttamente valorizzato la motivazione della pronuncia, che pur dichiarando l’estinzione dei reati per prescrizione aveva dato atto dell’esistenza di un quadro indiziario non compatibile con l’innocenza dell’imputato. La derubricazione delle aggravanti non incide sulla gravità delle imputazioni residue, che riguardano comunque l’associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo delle scommesse, attività oggetto della licenza revocata.
Il TAR respinge inoltre l’eccezione basata sulla risalenza dei fatti contestati: le indagini erano in corso all’epoca del rilascio e del rinnovo del titolo e sono state conosciute dalla Questura solo nel 2019, mentre il vaglio giurisdizionale è intervenuto solo con la sentenza del 2025. Non sussiste pertanto alcun contrasto logico con la precedente mancata revoca, che era fondata su diverse contestazioni poi smentite e accompagnata da una clausola di riserva relativa ai procedimenti penali pendenti.
Il provvedimento impugnato non presenta elementi di sproporzione valutabili in sede di legittimità, fondandosi su imputazioni penali gravi e specifiche. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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