Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 3268 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che alleghi l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato fa valere un fatto estintivo dell’obbligo e, secondo i principi in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione non può sottrarsi all’ordine di ottemperare. Il contenuto del giudicato non è sindacabile in sede di ottemperanza, poiché il giudice dell’esecuzione ne accerta soltanto l’inerzia esecutiva. Accertato l’inadempimento, il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine indicato e nomina il commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine. La condanna alle astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone un ritardo di entità tale da giustificarla e non è dovuta quando il ritardo non assuma tale consistenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero a corrispondere il beneficio economico di € 2.500,00, oltre accessori.
Deduce la ricorrente che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla statuizione di condanna, sebbene la sentenza sia passata in giudicato. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza chiarimenti sull’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato formatosi sulla spettanza del beneficio. La ricorrente allega l’inadempimento; l’Amministrazione non replica né documenta alcuna attività esecutiva.
Richiamando i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13533/2001), il Tribunale osserva che il creditore che agisce per l’adempimento deve provare il titolo e allegare l’inadempimento, mentre il debitore che eccepisce l’estinzione dell’obbligo deve provarne il fatto. Nel caso concreto l’Amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza.
Ne consegue che la pretesa della ricorrente deve trovare accoglimento. Il Collegio precisa che dalla sentenza posta a fondamento si ricava il diritto della parte alla prestazione riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Il giudice dell’esecuzione non rinnova il giudizio di merito, ma si limita a verificare l’inerzia dell’obbligato.
Pertanto il Ministero va condannato a ottemperare alla decisione nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora il commissario ad acta, senza compenso, con facoltà di delega, individuato nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, il quale provvederà nel successivo termine di 60 giorni, previa richiesta del ricorrente.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ritiene che il ritardo maturato non sia tale da giustificare la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con rimborso per legge del contributo unificato.
Nota della Redazione
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