Annullata la demolizione di opere oggetto di condono pendente (TAR Campania n. 1106 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una domanda di condono edilizio, con attestazione del versamento dell’oblazione, sospende il procedimento per le sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 38 legge n. 47/1985. In pendenza del procedimento di sanatoria, e in assenza di una preventiva determinazione su di esso, è illegittima l’adozione di un provvedimento sanzionatorio repressivo, che incorre nel vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità e ingiustizia. Il rifacimento della pavimentazione di un camminamento esterno è ascrivibile alle opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-ter, d.P.R. n. 380/2001, e costituisce attività edilizia libera.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di alcune opere abusive. Si tratta, in particolare, della messa in opera di pavimentazione in cotto nell’area pertinenziale di un preesistente fabbricato, del mutamento di destinazione d’uso del sottotetto con collocamento di una camera da letto e un bagno, e dell’arretramento di una falda del tetto con realizzazione di un terrazzino.
La ricorrente ha dedotto l’erroneità dell’atto sotto diversi profili: la natura di attività edilizia libera della pavimentazione esterna, la pendenza di una domanda di condono relativa alle altre opere e il difetto di motivazione. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Il rifacimento della pavimentazione di un camminamento rientra nella categoria delle opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, che l’art. 6, comma 1, lett. e-ter, d.P.R. n. 380/2001 qualifica come attività edilizia libera. A conferma, il Collegio richiama il Glossario approvato con il Decreto del 02.03.2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che annovera la pavimentazione esterna tra le opere realizzabili senza titolo.
Parimenti fondate sono le censure relative al cambio di destinazione d’uso del sottotetto e all’arretramento della falda del tetto. Le risultanze documentali hanno consentito di accertare che il Comune ha disposto la demolizione di opere per le quali era stata presentata una domanda di condono edilizio ex legge n. 47/1985, mai definita.
Il Collegio applica l’art. 38 legge n. 47/1985, secondo cui la presentazione della domanda di condono, accompagnata dall’attestazione del versamento dell’oblazione, sospende il procedimento per le sanzioni amministrative. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato in pendenza del procedimento di sanatoria, poiché l’esecuzione dell’ingiunzione a demolire vanificherebbe un eventuale accoglimento dell’istanza, rendendo impossibile restituire alla legalità un’opera non più esistente.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’atto repressivo emesso senza aver prima definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria incorre nel vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità e ingiustizia, essendo esercitato su presupposti ancora incerti quanto alla sanabilità delle opere. L’ordinanza è stata pertanto annullata, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri.
Nota della Redazione
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