Ammonimento per stalking annullato per difetto di istruttoria e motivazione (TAR Toscana n. 876 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, pur assolvendo a una funzione cautelare e preventiva che prescinde dall’acquisizione di prove compiute, richiede la sussistenza di un quadro indiziario dal quale desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, idoneo a determinare un perdurante e grave stato di ansia o paura nella vittima. L’Amministrazione non può limitarsi a recepire acriticamente il racconto della presunta vittima, ma deve valutare gli elementi dedotti nella fase di partecipazione procedimentale. Ove emerga una relazione caratterizzata da contatti reciprocamente proseguiti, incontri consenzienti e oscillazioni emotive, difetta il supporto motivazionale e il provvedimento è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento con cui il Questore della Provincia di Firenze, sulla base dell’art. 11 del d.l. n. 11/2009, lo ha invitato a cessare i comportamenti oggetto del provvedimento e a tenere una condotta conforme a legge. Il presupposto era l’istanza presentata da una controinteressata, che aveva rappresentato una crescente possessività del ricorrente dopo la fine della relazione, sfociata in messaggi, telefonate e presentazioni sotto casa.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 8, secondo comma, del d.l. n. 11/2009, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, l’omesso esame della domanda di bonaria composizione ex art. 1, comma 2, TULPS e la violazione degli artt. 7-10 della legge n. 241/1990, contestando la configurabilità di uno stato d’ansia a fronte di contatti proseguiti in regime di reciprocità. Con ordinanza n. 2106/2025 il Tribunale aveva disposto l’acquisizione dei file audio e dei messaggi posti a base del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è accolto. Il Collegio muove dalla natura e dai presupposti dell’ammonimento: se il provvedimento assolve a una funzione tipicamente cautelare e preventiva, esso necessita comunque di un quadro indiziario che renda verosimile l’esistenza di atti persecutori ex artt. 7 e 8 del d.l. n. 11/2009, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit.

Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 6958 del 2021, Cons. Stato, sez. III, n. 2599 del 2015 e Cons. Stato, sez. III, n. 7486 del 2023, il Tribunale ribadisce che l’ammonimento, pur non richiedendo la prova pretesa per la condanna, esige elementi indiziari dai quali desumere con adeguata attendibilità un comportamento reiterato anomalo o molesto, atto a determinare un perdurante e grave stato di ansia e paura.

Nel caso concreto tali elementi sono assenti. Dai messaggi depositati dall’Amministrazione e dal ricorrente, non contestati dalla stessa, emerge un rapporto connotato da oscillazioni emozionali e continue contraddizioni, non adeguatamente valutate. I contatti telefonici e tramite WhatsApp sono proseguiti nel tempo in regime di reciprocità, anche dopo l’asserita fine della relazione; dalle conversazioni trascritte risulta che la controinteressata non si considerava in pericolo, riconoscendo al più un modo “strano” di manifestare affetto.

La stessa aveva suggerito al ricorrente di contattarla da altri numeri, ammesso di aver accettato incontri dopo la fine della relazione e ipotizzato di trascorrere giorni al mare insieme. Il riferimento alla cintura sbattuta sul letto attiene a una condotta svoltasi durante la frequentazione, con consenso della controinteressata. Gli incontri successivi, al massimo tre e consenzienti, non hanno dato luogo ad alcuna percezione di violenza o minaccia. L’Amministrazione avrebbe dovuto approfondire tali circostanze, acquisendo elementi idonei a confermare l’asserita paura di lesioni, senza recepire acriticamente il racconto della presunta vittima.

Il quadro complessivo risulta incompatibile con l’emergere di uno stato d’ansia tale da determinare un pericolo per l’incolumità. Il provvedimento impugnato è pertanto motivato su argomentazioni stereotipate e prive di istruttoria sufficiente, ed è annullato. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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