Improcedibile il ricorso se l’interesse sopravvenuto viene meno (TAR Lombardia n. 1959 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse al ricorso costituisce condizione dell’azione che deve sussistere al momento della proposizione del gravame e permanere per tutto il corso del processo, fino alla decisione. La sua sopravvenuta mancanza impone al giudice amministrativo una pronuncia in rito di improcedibilità, che preclude ogni esame nel merito delle censure. La declaratoria prescinde dalla fondatezza delle doglianze e dalla condotta delle parti resistenti, poiché il venir meno della utilità della decisione neutralizza l’interesse che solo legittima la pronuncia giurisdizionale.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui la Regione Lombardia ha annullato in autotutela la procedura di presentazione delle domande relative al Bando “Ricerca&Innova”, revocando la sospensione dello sportello e fissando una nuova data di apertura. La ricorrente aveva partecipato con successo alla sessione originaria e ha dedotto l’illegittimità della determinazione regionale, adottata a seguito di presunti malfunzionamenti informatici della piattaforma, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno.
Si sono costituite in giudizio la Regione e la società affidataria dei servizi informatici, resistendo al gravame. In pendenza di causa la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che, per il tempo trascorso, il progetto di ricerca non risulta più tecnologicamente innovativo né adeguabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, avendo motivato tale scelta con il venir meno delle condizioni di attualità del progetto finanziato. Su questa premessa il Tribunale ha incentrato la decisione, senza esaminare il merito delle censure.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione dell’interesse al ricorso come condizione dell’azione. Esso deve sussistere non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche permanere durante tutto il corso del processo, fino al momento della decisione. La sentenza enuncia il principio in termini generali, senza richiamare precedenti giurisprudenziali.
Da tale premessa deriva la conseguenza processuale: la mancanza dell’interesse, anche se sopravvenuta, impone al giudice una pronuncia in rito che dichiari l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibile il gravame per sopravvenuto difetto di interesse.
Sul regime delle spese, il Tribunale ha ritenuto sussistenti giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio e ne è stata ordinata l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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