Improcedibile il ricorso avverso l’ordine di rimozione del sito radio (TAR Veneto n. 1039 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio di un nuovo titolo autorizzativo, sopravvenuto nel corso del giudizio, per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso l’ordine di rimozione del precedente impianto, quando l’interesse sostanziale del ricorrente risulti definitivamente soddisfatto dal nuovo provvedimento. In tale ipotesi la caducazione dell’atto impugnato non arreca più alcuna utilità al ricorrente, con la conseguenza che il giudizio si definisce in rito, senza esame del merito delle censure. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessità della vicenda e dalla definizione in rito per ragioni sopravvenute.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di infrastrutture di telecomunicazioni titolare di autorizzazione generale ai sensi dell’art. 11 D.lvo n. 259/2003, gestiva un impianto collocato sul lastrico solare di un fabbricato. In vista della demolizione e ricostruzione dell’edificio, la proprietà aveva messo a disposizione un terreno confinante su cui delocalizzare provvisoriamente l’impianto, in attesa di individuare un sito definitivo.

La società ha presentato istanza ex art. 44 D.lvo n. 259/2003, conseguendo il titolo per silentium, e ha realizzato l’impianto. Il Comune ha poi ordinato la rimozione, rilevando il carattere temporaneo dell’installazione desunto dal modulo SUAP. La ricorrente ha chiesto l’annullamento in autotutela e proposto ricorso, contestando la qualificazione dell’impianto come temporaneo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, il Comune ha rilasciato una nuova autorizzazione per la realizzazione della stazione radio base, a seguito di una nuova istanza presentata dalla ricorrente e dalla controinteressata.

La ricorrente, preso atto del nuovo titolo, ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il fatto sopravvenuto è stato ritenuto determinante ai fini della definizione del giudizio.

Il Tribunale ha osservato che il rilascio della nuova autorizzazione priva di qualsiasi utilità l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati, poiché l’interesse sostanziale posto a fondamento del ricorso risulta ormai definitivamente soddisfatto dal nuovo provvedimento autorizzativo.

La definizione in rito ha assorbito l’esame del merito delle censure, incentrate sulla violazione degli artt. 44 e 47 D.lvo n. 259/2003, sull’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e sull’eccesso di potere. Le spese di giudizio sono state compensate tra tutte le parti, in ragione della complessità della vicenda processuale e della sua definizione per ragioni sopravvenute, indipendenti dall’esame del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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