Procura alle liti generica su foglio separato: ricorso inammissibile nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2977 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto senza procura speciale ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., quando la procura, rilasciata su documento analogico separato e depositata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, non rechi l’indicazione dell’autorità giudiziaria adita e dell’oggetto della controversia. La procura apposta su foglio separato non può considerarsi “in calce” all’atto ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, perché la congiunzione fisica dei documenti non garantisce che la parte abbia contezza del contenuto dell’atto né dimostra l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso. La carenza della procura speciale non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né è configurabile l’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, data di pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Il Fatto
Un docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto la condanna dell’Amministrazione alla messa a disposizione della Carta docente per un importo complessivo di € 1.500,00. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione, così determinando il ricorso in sede di ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, con richiesta di nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la mancata presenza del difensore del ricorrente in camera di consiglio non impone l’obbligo di assumere l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., atteso che l’assenza delle parti comporta la rinuncia implicita al diritto di contraddittorio, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. L’avviso per consentire alle parti di controdedurre sulle questioni rilevate d’ufficio non è necessario quando i procuratori non presenzino all’udienza, poiché la ratio della disposizione è offrire ai difensori la possibilità di controdedurre, alla quale essi tacitamente rinunciano non comparendo.
Nel merito, il Tribunale ha accertato che la procura alle liti era stata rilasciata su un documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore, e che la copia informatica era stata notificata all’Amministrazione in allegato alla PEC. La procura non indicava il Tribunale amministrativo regionale competente né gli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione, contenendo la sola formula di delega “in ogni stato e grado del presente giudizio”. Tale genericità è stata ritenuta dirimente ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che richiede una procura speciale indicante l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità davanti alla quale proporre il giudizio.
Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’eccezione della procura “in calce” o “a margine” del ricorso, rilevando che la previsione dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 — che considera apposta in calce la procura rilasciata su foglio separato del quale sia estratta copia informatica depositata unitamente all’atto — non fa venir meno l’esigenza che la procura rechi in sé elementi esaustivi circa il proprio oggetto. In caso di documento informatico e documento analogico congiunti solo telematicamente, non è garantita la contezza del contenuto dell’atto da parte del sottoscrittore, né è dimostrata l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso, in dissonanza con quanto stabilito dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Quanto alla sanabilità del vizio, il Tribunale ha ricordato che la giurisprudenza si è espressa negativamente, atteso che la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso da rinvenirsi inderogabilmente al momento della proposizione. Il potere di rinnovazione ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c. non è configurabile nel processo amministrativo. Infine, l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. non è stato concesso, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Il ricorso, notificato il 22.12.2025, è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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