Porto d’armi per difesa personale: onere probatorio sul dimostrato bisogno nel rinnovo (TAR Veneto n. 1018 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi, subordinata alla piena affidabilità del richiedente. Per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, oltre ai requisiti soggettivi di buona condotta, è necessario il “dimostrato bisogno”, ossia una situazione di pericolo concreto e attuale per l’incolumità dell’interessato. Tale requisito non può desumersi automaticamente dalla tipologia di attività svolta o dalla condizione professionale, ma deve fondarsi su elementi specifici, attuali e non risalenti nel tempo. Grava sull’interessato l’onere di provare la sussistenza di tali condizioni anche in sede di rinnovo, senza che il precedente rilascio del titolo generi affidamento o automatismi. La valutazione è rimessa all’ampia discrezionalità dell’autorità prefettizia, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto in passato la licenza di porto di pistola per difesa personale prot. n. 14359/2020. Nel 2022 aveva presentato istanza di rinnovo, fondandola sulla perdurante situazione di pericolo derivante dai comportamenti minacciosi e persecutori di un ex dipendente della propria azienda, vicenda sfociata in un procedimento penale concluso con condanna e con conferma del divieto di avvicinamento.

Con provvedimento Fasc. n. 593/2022/A.1 del 30.01.2025, la Prefettura di Verona ha negato il rinnovo, rilevando l’insussistenza di un rischio grave e attuale. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Veneto, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 42 del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla giurisprudenza costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto generale di portare armi, operante solo verso soggetti dei quali sia certa la piena affidabilità nel buon uso delle armi. Il Giudice delle leggi ha riconosciuto al legislatore un ampio margine di discrezionalità nel bilanciare l’interesse del privato con la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, attraverso requisiti soggettivi particolarmente rigorosi.

Da tali coordinate il Collegio trae i corollari consolidati. Oltre ai requisiti di buona condotta, per il porto di pistola per difesa personale occorre il “dimostrato bisogno”, cioè una situazione di pericolo concreto e attuale. Tale requisito non deriva automaticamente dall’attività svolta o dalla condizione professionale e richiede elementi specifici, attuali e non meramente risalenti. L’onere probatorio grava sull’interessato anche in sede di rinnovo, senza rilievo decisivo per la licenza già concessa, data la natura temporanea del titolo.

Nel caso concreto, il ricorrente ha richiamato la pregressa vicenda conflittuale senza comprovare l’attuale persistenza del rischio. Il diniego si fonda su un’istruttoria adeguata, svolta mediante due richieste di informazioni al Comando Provinciale Carabinieri. Gli atti evidenziano un oggettivo affievolimento del pericolo, per il tempo trascorso dai fatti e per il mutamento di residenza in un diverso contesto territoriale.

Il Tribunale esclude poi l’esistenza di un onere di motivazione rafforzata in capo all’Amministrazione. Il rilascio del titolo, come deroga al divieto generale, non genera diritti né affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e penetrante, che può condurre a una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo. Nella materia non è configurabile alcun automatismo fondato sul precedente rilascio, ben potendo l’autorità riesaminare integralmente la questione, specie quando provenga da un’autorità territorialmente diversa.

La Prefettura ha quindi ritenuto, con valutazione non illogica né irragionevole, che le minacce dell’ex dipendente non integrino più un pericolo attuale e concreto. Irrilevanti, ai fini del rinnovo, restano l’attività svolta e la consistenza del patrimonio. Il ricorso è respinto, con spese compensate e ferma restando la possibilità di ripresentare l’istanza motivando adeguatamente sull’effettivo e attuale bisogno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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