Ottemperanza a sentenza non sospesa: deflatore dovuto e rivalutazione senza interessi (TAR Lombardia n. 3259 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a sentenza di primo grado del giudice amministrativo, esecutiva ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. amm. e non sospesa, il giudice adito esercita i poteri di cui all’art. 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm. e determina le modalità esecutive, dichiarando inefficaci gli atti adottati in violazione o elusione. Il deflatore previsto dalla regolazione ARERA costituisce correttivo volto ad attualizzare il costo storico degli investimenti e va riconosciuto al gestore, essendo irrilevante il ritardo nella presentazione dell’istanza in assenza di termine decadenziale. La rivalutazione del credito secondo gli indici ISTAT copre l’intera area del danno risarcibile e non si cumula con gli interessi moratori di cui all’art. 1224, comma 1, cod. civ., potendo questi ultimi essere pretesi solo per il ritardo nel pagamento delle somme liquidate.

Il Fatto

Una società affidataria del servizio idrico integrato ha ottenuto dal TAR Lombardia, con sentenza n. 1708/2023, l’accoglimento parziale dei ricorsi per motivi aggiunti proposti avverso la delibera che aveva determinato le partite pregresse. La decisione ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione del deflatore e ha imposto all’Ufficio d’Ambito di rivalutare la domanda sugli oneri finanziari, escludendo invece la rivalutazione monetaria e riconoscendo gli interessi moratori dalla costituzione in mora.

Non avendo ottenuto spontanea esecuzione, la società ha chiesto l’ottemperanza, deducendo la nullità degli atti assunti in violazione del giudicato. Nelle more, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10181/2024 del 18 dicembre 2024, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio, rimettendo le questioni sul deflatore e sugli oneri finanziari alla fase esecutiva. Il TAR ha quindi disposto una verificazione tecnica, i cui esiti sono stati versati in atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura esecutiva della sentenza di primo grado. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che l’art. 33, comma 2, cod. proc. amm. non consente all’amministrazione soccombente di sottrarsi all’esecuzione per il solo effetto del gravame, salva la sospensione dell’esecuzione stessa. L’ottemperanza di sentenze non passate in giudicato incontra il solo limite di non determinare modificazioni irreversibili della realtà giuridica.

Nel merito, la questione centrale riguarda la mancata applicazione del deflatore per il biennio 2010-2011. La relazione del verificatore chiarisce che il deflatore attualizza il costo storico lordo dell’investimento per computarlo a moneta corrente, operando nella fase che precede il recupero in tariffa; l’inflazione opera invece nella fase successiva. Il meccanismo, previsto dalla deliberazione ARERA n. 268/2014/R/IDR, valorizza gli investimenti non entrati nel calcolo delle tariffe ex-CIPE.

Il Collegio rileva che l’importo al lordo del deflatore, come determinato nella relazione tecnica, ammontava a circa 16,7 milioni di euro, di cui 1,4 milioni riferibili al deflatore, illegittimamente non riconosciuti. Su questo punto la censura dell’Ufficio non regge, poiché l’eventuale ritardo nell’istanza resta irrilevante in assenza di un termine decadenziale.

Quanto alla rivalutazione monetaria, il TAR applica il principio per cui il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., liquidato con il sistema della rivalutazione secondo gli indici ISTAT, assorbe l’intera area del danno risarcibile e non può cumularsi con gli interessi moratori. La società potrà pretendere questi ultimi, previa costituzione in mora, solo ove l’Ufficio corrisponda in ritardo le somme liquidate.

Il ricorso introduttivo è pertanto parzialmente fondato e va dichiarata la parziale inottemperanza; gli atti in contrasto con la sentenza ottemperanda sono dichiarati inefficaci. Il ricorso per motivi aggiunti è invece inammissibile, avendo ad oggetto atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi. La Provincia è estromessa per difetto di legittimazione passiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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