Offerta economica in gara telematica: basta la firma sul file compresso (TAR Veneto n. 1012 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento telematiche, la firma digitale apposta sul file compresso che racchiude l’offerta economica, costituita da un unico documento, soddisfa la funzione sostanziale cui la sottoscrizione è preordinata: rendere certa la provenienza dell’offerta, vincolare il concorrente al suo contenuto e garantirne integrità e immodificabilità. La clausola del disciplinare che sanziona con l’esclusione l’omessa presentazione del modulo di offerta economica o l’omessa sua firma digitale non impone, in assenza di previsione espressa, una duplice sottoscrizione del medesimo contenuto documentale, una nel formato originario e una nel formato compresso finale. Attribuire alla lex specialis un significato espulsivo non chiaramente espresso contrasterebbe con l’interpretazione unitaria e sistematica della disciplina di gara. Nei casi di totale mancanza di sottoscrizione o di mancata firma di un componente del raggruppamento difetta, invece, una valida manifestazione della volontà negoziale.
Il Fatto
La controversia riguarda una procedura aperta telematica, gestita tramite piattaforma digitale dalla centrale di committenza per conto di un ente locale, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di gestione e riscossione del canone patrimoniale pubblicitario, del canone di occupazione delle aree destinate a mercati, delle pubbliche affissioni e della riscossione coattiva di ulteriori entrate comunali.
Alla gara partecipavano due operatori economici. All’esito delle operazioni valutative la controinteressata risultava prima classificata e conseguiva l’aggiudicazione, impugnata dalla ricorrente, seconda classificata. Quest’ultima deduceva un unico motivo: l’offerta economica dell’aggiudicataria andava esclusa perché il modulo interno non recava una autonoma firma digitale, essendo stata sottoscritta soltanto la cartella compressa. Le resistenti eccepivano la tardività del ricorso e la carenza di interesse; l’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale in via subordinata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di tardività. Nel rito dei contratti pubblici il termine decorre dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione, secondo quanto previsto dall’art. 90 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dall’art. 36 del medesimo decreto, in modo da assicurare una conoscenza effettiva degli elementi posti a base della censura. Il vizio dedotto non atteneva alla mera esistenza del provvedimento, noto dal 15 dicembre 2025, ma a un’asserita irregolarità intrinseca dell’offerta, desumibile solo dall’esame del file reso disponibile il 17 gennaio 2026. Da tale data è dunque decorso il termine: il ricorso, notificato il 3 febbraio 2026, è tempestivo.
Parimenti infondata è l’eccezione di carenza di interesse per mancata impugnazione della successiva determinazione dirigenziale comunale. Tale atto si colloca a valle della procedura selettiva ed è meramente attuativo dell’aggiudicazione: non introduce una nuova valutazione comparativa né un distinto assetto di interessi, sicché l’interesse della seconda classificata permane integralmente.
Nel merito, il punto controverso concerne l’interpretazione del disciplinare sulle modalità di sottoscrizione dell’offerta economica. Era pacifico che l’offerta costituisse un unico documento, poi compresso in formato zip e sottoscritto digitalmente nel suo formato finale, senza ulteriore firma separata sul file interno. Il disciplinare, nella sezione sulla busta economica, prescrive di firmare digitalmente la documentazione, inserirla in un unico file compresso e firmare digitalmente il file compresso; la sezione sulle cause di esclusione sanziona chi omette la presentazione del modulo o la sua firma digitale.
Secondo il Tribunale la tesi della necessaria duplice sottoscrizione non può essere condivisa. La lex specialis va letta secondo un criterio unitario e sistematico: le istruzioni operative non possono essere isolate dalla clausola espulsiva, che non contempla una previsione univoca sanzionante la mancanza di una doppia firma sul medesimo documento. La sottoscrizione del file compresso soddisfa la funzione sostanziale della firma, e la compressione non ha creato un’entità documentale nuova e distinta, ma solo il passaggio tecnico richiesto dalla piattaforma. L’architettura della procedura telematica, richiamata nella sezione 6, conferma questa lettura (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881; Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063; Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933; T.A.R. Puglia, Lecce, 3 maggio 2022, n. 695).
Non pertinenti sono i precedenti invocati dalla ricorrente, relativi a ipotesi di totale mancanza di sottoscrizione o di mancata firma di un componente del raggruppamento: qui una sottoscrizione digitale dell’offerta economica vi è stata. L’istanza di verificazione va disattesa, essendo i fatti tecnici pacifici e attenendo la controversia all’interpretazione della disciplina. Il rigetto dell’unica censura comporta il rigetto delle domande consequenziali di inefficacia, subentro e risarcimento. Il ricorso incidentale, proposto in via subordinata, è improcedibile per venir meno dell’interesse. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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