Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 1831 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ordina la conformazione al decisum entro un termine fissato. La sentenza del giudice del lavoro esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio, esaurendosi l’obbligo dell’Amministrazione nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza esecuzione, è legittima la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è determinata negli interessi legali sul complessivo dovuto, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notifica della sentenza al giorno dell’adempimento, anche tardivo, o dell’esecuzione commissariale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1267/2023, l’accertamento del diritto alla retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il servizio non di ruolo prestato, con condanna del Ministero al pagamento di una somma determinata, oltre rivalutazione e interessi legali.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione ai fini esecutivi, con decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché il Ministero non aveva provveduto al pagamento, la ricorrente propose ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si costituì solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario assume un valore conformativo-ordinatorio immediato nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, non residuando margini di discrezionalità sull’an dell’adempimento.
La verifica dei presupposti dell’ottemperanza è stata condotta sui tre requisiti classici: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertato che nessuno di essi difettava e che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al dettato giudiziale, il Tribunale ha ordinato al Ministero di ottemperare entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha disposta fin d’ora in via condizionata, per il caso di inerzia oltre il termine assegnato, individuandolo nel Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il commissario si insedierà su istanza della ricorrente, assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Sulla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Tribunale l’ha accolta nei limiti della misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è stato fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, ovvero dell’esecuzione effettuata dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere (cfr. Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021).
Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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