Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 939 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., quale espressione del potere di ottemperanza alle pronunce del giudice ordinario. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. All’inerzia dell’Amministrazione consegue la nomina del Commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvede all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, con sentenza n. 503/2025 pubblicata il 21 giugno 2025, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero al pagamento dell’importo nominale di € 2.500,00 tramite il sistema della “Carta elettronica”.

Notificato il titolo esecutivo il 16 luglio 2025 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza lamentando l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Ha chiesto l’attivazione della Carta con l’accredito della somma liquidata e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha qualificato l’azione come proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Il Collegio ha poi verificato i presupposti dell’azione. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. La sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Dalle allegazioni e dalle prove documentali è risultato ragionevole desumere che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e per l’effetto di attivare la Carta elettronica e versare in essa l’importo oggetto del capo condannatorio.

In accoglimento della domanda è stato nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente, che vi dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Tribunale ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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