Il silenzio della Provincia sull’autorizzazione alla manomissione stradale e l’irrilevanza del CUP ai fini della giurisdizione (TAR Puglia n. 850 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda proposta avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di autorizzazione alla manomissione del suolo stradale, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 285/1992 e degli artt. 65-67 del d.P.R. n. 495/1992, ha ad oggetto l’obbligo di quest’ultima di emanare un provvedimento espresso, il quale costituisce atto amministrativo e non atto di tipo impositivo. La posizione giuridica soggettiva sottesa alla richiesta è, pertanto, di interesse legittimo al rilascio del titolo, e non di diritto soggettivo in materia di tributi, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché nel procedimento sia stata dedotta la questione del pagamento del canone unico patrimoniale. L’eventuale pagamento del canone, infatti, non trasforma la natura della controversia, ma costituisce soltanto un ostacolo procedimentale che non priva l’istante della tutela avverso l’inerzia. Il sopraggiungere del provvedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere, con possibilità di compensazione delle spese e di riconoscimento della soccombenza virtuale dell’Amministrazione ai fini del contributo unificato.
Il Fatto
La società ricorrente, Acquedotto Pugliese S.p.a., esponeva di aver presentato, in data 18 marzo 2025, un’istanza alla Provincia di Barletta Andria Trani volta ad ottenere l’autorizzazione alla manomissione del suolo della sede stradale della S.P. n. 13, per la posa di una condotta idrico-fognaria con scavo interrato, in favore di un utente privato. Ritenendo che l’Amministrazione fosse rimasta inerte, la società proponeva ricorso ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 104/2010, per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la conseguente condanna al rilascio del titolo.
La Provincia resistente si costituiva in giudizio, eccependo, tra l’altro, l’insussistenza di un’inerzia propria, in considerazione della carenza documentale imputabile alla ricorrente, e sostenendo che, alla luce di una recente pronuncia delle Sezioni Unite, il canone unico patrimoniale (CUP) avrebbe natura tributaria, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario. Nelle more del giudizio, l’utente provvedeva al pagamento del CUP e il subappaltatore forniva la cauzione richiesta, tanto che la stessa Amministrazione e la società ricorrente eccepivano la cessazione della materia del contendere, insistendo quest’ultima per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione, osservando che l’oggetto del ricorso è l’inerzia serbata sulla domanda di autorizzazione alla manomissione stradale e non già l’accertamento della debenza del canone unico patrimoniale. Il provvedimento richiesto, ha precisato il Collegio, costituisce un’autorizzazione di natura amministrativa, riconducibile alla disciplina del Codice della Strada, e non un atto impositivo.
La posizione giuridica fatta valere dalla società è stata, quindi, qualificata come di interesse legittimo al rilascio del titolo, e non come diritto soggettivo in materia di tributi. La questione relativa al CUP, ha aggiunto il Tribunale, entra nella vicenda non come oggetto della pretesa, bensì come mero ostacolo procedimentale opposto dall’Amministrazione, la cui rilevanza non può determinare una trasformazione della natura della controversia e, conseguentemente, una devoluzione della giurisdizione al giudice tributario.
Nel merito, avendo accertato che nel corso del giudizio era intervenuto il provvedimento richiesto, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese di lite, pur rilevando la peculiarità delle questioni trattate, il Tribunale le ha integralmente compensate, riconoscendo però la soccombenza virtuale dell’Amministrazione ai fini del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002. In particolare, il giudice ha evidenziato che la Provincia era comunque tenuta a fornire una risposta all’istanza della società entro il termine di conclusione del procedimento, e che la sua iniziale inerzia ha indotto la ricorrente ad agire in giudizio.
Nota della Redazione
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