Costi manodopera assoggettati a ribasso e omogeneizzazione delle offerte (TAR Calabria n. 1164 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I costi della manodopera, ancorché oggetto di separata quantificazione negli atti di gara a tutela della trasparenza, continuano a far parte dell’importo a base d’asta sul quale applicare il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico, ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023. Ne deriva che la stazione appaltante non può comparare percentuali di ribasso calcolate su basi d’asta non omogenee, essendo tenuta a una preventiva omogeneizzazione delle stesse, riferita all’unico importo comprensivo del costo del personale. L’omessa omogeneizzazione altera la determinazione della soglia di anomalia e l’esito della gara, legittimando l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e il successivo ricalcolo, in attuazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
Con determina n. 168 del 17 marzo 2025, il Comune di Ricadi indiceva una procedura aperta telematica sul MePA per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, di durata ventiquattromestrale, con criterio del minor prezzo. La base d’asta era fissata in euro 99.000,00, di cui euro 22.500,00 per i costi della manodopera ed euro 1.500,00 per gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Alla gara partecipavano otto concorrenti; cinque venivano ammessi. La commissione calcolava la soglia di anomalia con il metodo A dell’allegato II.2 del d.lgs. n. 36/2023, determinandola al 19,96%, ed escludeva un concorrente con ribasso del 33,127%. L’appalto veniva aggiudicato alla ricorrente con ribasso del 19,630% applicato su euro 75.000,00. A seguito di istanza di altra concorrente, l’ANAC rendeva il parere di precontenzioso con cui prospettava l’omogeneizzazione dei ribassi calcolati su importi diversi. Il Comune annullava in autotutela le determine di approvazione e di aggiudicazione e, ricalcolata la soglia, individuava l’offerta migliore in quella della controinteressata. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità sollevate dall’ANAC, ha ritenuto il ricorso infondato nel merito. La questione centrale riguarda la modalità di calcolo del ribasso percentuale e, in particolare, l’inclusione del costo della manodopera nell’importo da assoggettare a ribasso.
Il giudice amministrativo richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui i costi della manodopera continuano a far parte della base d’asta complessiva sulla quale applicare lo sconto. L’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di quantificare e indicare separatamente tali costi, ma non li sottrae alla base imponibile del ribasso: l’obbligo di separata indicazione convive con un importo ribassabile che li comprende, restando ferma la possibilità per l’operatore di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Su questa premessa, il Collegio rileva l’illegittimità dell’operato iniziale della commissione, che ha applicato il ribasso su euro 75.000,00 escludendo il costo del personale e ha comparato percentuali tra loro non omogenee: alcune calcolate su euro 75.000,00, altre su euro 97.500,00. L’errore metodologico ha determinato un’errata soglia di anomalia e alterato l’esito, poiché a un ribasso nominalmente più alto corrispondeva un prezzo finale più elevato.
È dunque legittimo l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione iniziale, così come la successiva omogeneizzazione delle percentuali, che ha mantenuto invariato il prezzo finale offerto da ciascun concorrente, comportando il solo ricalcolo dell’effettiva percentuale riferita all’unica base corretta. Non vi è stata alcuna manipolazione della volontà negoziale delle imprese.
Infine, anche a voler ipotizzare un’ambiguità della lex specialis, la commissione non poteva comparare ribassi calcolati su importi diversi, ma avrebbe dovuto sin da subito omogeneizzarli. La scelta del Comune risponde al principio di parità di trattamento e al principio del risultato, che impone di privilegiare la legalità sostanziale rispetto a una tutela formalistica di clausole oscure. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese di lite per la peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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