Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Veneto n. 903 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e ne ordina l’esatta ed integrale esecuzione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle amministrazioni opera anche rispetto al capo condannatorio di natura non pecuniaria, quale l’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La nomina del Commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, con facoltà di delega ad altro dirigente. La mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza n. 167/2024 del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il valore annuo di € 500,00, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023, nel quale la stessa parte aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il giudice del lavoro aveva condannato l’amministrazione al pagamento di tale importo, oltre interessi legali o rivalutazione, da erogare tramite la Carta elettronica.

La sentenza è stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione e non è stata spontaneamente eseguita, quantomeno rispetto al capo relativo al rilascio della Carta. La parte ricorrente deduce l’inutile decorso del termine di 120 giorni e chiede l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, oltre alla nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Verifica poi i presupposti dell’azione. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il passaggio in giudicato è attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Dalle allegazioni e dalle prove documentali è ragionevole desumere che l’amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia. Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni successivi alla comunicazione. Il Commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti, ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, con condanna del Ministero al pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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