La mancata esecuzione del decreto di estinzione della Cassazione impone l’obbligo di provvedere e la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 14112 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione non dimostri di aver dato esecuzione al comando giurisdizionale contenuto in una decisione passata in giudicato, il giudice amministrativo deve accogliere la domanda, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere nel termine assegnato. La mancata prova dell’adempimento, unitamente all’assenza di circostanze sopravvenute ostative, integra l’inadempimento. La nomina del commissario ad acta può essere disposta fin da ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, mentre la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va respinta quando il ritardo non appaia sintomatico dell’intento di non adempiere. L’onere della prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato grava sull’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, già parte vittoriosa nel giudizio di legittimità conclusosi con il decreto di estinzione della Corte di Cassazione, ha proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo giudiziale, il quale conteneva la condanna al pagamento delle spese processuali in suo favore.
L’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ritenuto il ricorso fondato con riguardo alla domanda principale, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) e la disciplina dell’art. 64 c.p.a. L’Amministrazione, infatti, non ha dimostrato in giudizio di aver adempiuto al comando giurisdizionale, né ha evidenziato sopravvenienze o circostanze ostative all’esecuzione.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni.
Quanto alla domanda di astreinte, il TAR l’ha respinta, ritenendo che il ritardo dell’Amministrazione non fosse significativo dell’intendimento di non adempiere, requisito richiesto per l’irrogazione della penalità di mora.
La soccombenza parziale ha infine giustificato la condanna alle spese di lite, liquidate equitativamente in favore della parte ricorrente, con richiamo ai parametri previsti per le esecuzioni mobiliari (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
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Nota della Redazione
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